Ammesso il referendum abrogativo del Jobs Act
Come preannunciato con il comunicato del 20 gennaio 2025, nella giornata di ieri sono state depositate le sentenze della Corte Costituzionale sull’ammissibilità dei referendum abrogativi del contratto a tutele crescenti e del limite massimo dell’indennizzo spettante al lavoratore nelle piccole imprese.
Sono state, infatti, pubblicate le sentenze n. 12, con cui è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione dell’intero DLgs. 23/2015, e n. 13, con cui la Consulta ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione dell’art. 8 della L. 604/66 limitatamente alle parole che stabiliscono una misura massima, pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, per la liquidazione dell’indennità in caso di illegittimità del licenziamento.
Sono inoltre stati dichiarati ammissibili, con le sentenze nn. 14 e 15, rispettivamente i referendum per l’abrogazione del DLgs. 81/2015 limitatamente ad alcune previsioni in materia di apposizione di un termine al contratto, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi – contenute all’art. 19 commi 1, 1-bis e 4 e art. 21 comma 01 – e per l’abrogazione dell’art. 26 comma 4 del DLgs. 81/2008 nella parte in cui esclude la responsabilità solidale dell’imprenditore committente per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Con riferimento a quest’ultimo referendum, nella sentenza n. 15 si precisa che il quesito pone al corpo elettorale un’alternativa netta, vale a dire “il mantenimento dell’attuale assetto della responsabilità solidale, contraddistinto da deroghe significative, o l’integrale riespansione di tale responsabilità, senza alcuna eccezione per i danni prodotti dai rischi tipici delle attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici”.
È stata anche ammessa la richiesta di referendum abrogativo dell’art. 9 comma 1 della L. 91/92 (Nuove norme sulla cittadinanza), che propone l’abrogazione della lett. f) e l’abrogazione parziale della lett. b).
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