Domande per la cassa integrazione in deroga per il settore moda in alcuni casi entro 15 giorni
Con la circolare n. 39 di ieri, l’INPS ha fornito nuove istruzioni con riferimento al trattamento di integrazione salariale in favore del settore della moda previsto dall’art. 2 del DL 160/2024, alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione dalla L. 199/2024.
In particolare, in sede di conversione, sono state allargate sia la platea dei destinatari della misura di sostegno al reddito sia la durata complessiva della stessa.
Con riguardo al primo aspetto, la misura era prevista per i settori tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario ed è stata estesa anche all’ambito della pelletteria nonché – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – ai settori indicati dalla tabella A annessa al DL 160/2024 (Allegato n. 1) e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.
Quanto alla durata, il trattamento in argomento è previsto per un periodo massimo di 12 settimane, collocabili entro il 31 gennaio 2025. Sul punto, l’INPS precisa che:
- i datori di lavoro già destinatari della misura, come individuati nella circ. n. 99/2024, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato (massimo 12 settimane di trattamenti);
- i datori di lavoro operanti nell’ambito dei settori indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento e nel settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 possono richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.
L’INPS si sofferma poi sulle domande, che dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa si colloca tra la data di entrata in vigore della L. 199/2024 e quella di pubblicazione della circolare in commento (7 febbraio 2025), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.
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