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Esonero dal contributo addizionale NASpI anche per le attività stagionali indicate nei CCNL

/ REDAZIONE

Sabato, 8 febbraio 2025

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Con il messaggio n. 483 di ieri, 7 febbraio 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti a lavoro determinato e sui connessi rinnovi, in seguito all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell’art. 21 comma 2 del DLgs. 81/2015, contenuta nell’art. 11 della L. 203/2024.

Nel dettaglio, facendo seguito al suo precedente messaggio n. 269/2025 (si veda “Esonero dal contributo addizionale NASpI solo per alcune attività stagionali” del 24 gennaio 2025), l’ente previdenziale chiarisce che, in forza della previsione contenuta nel comma 28 dell’art. 2 della L. 92/2012, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo, oltre a estendersi ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 1525/63, continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative.

Quindi, questi lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso UniEmens con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”.

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