Valido l’appello cartaceo anche se il primo grado era telematico
Nel processo tributario, la telematica è diventata obbligatoria per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2019. C’è stata una fase transitoria in cui l’utilizzo della telematica era facoltativo.
Per effetto dell’art. 16 comma 2 del DL 119/2018, “L’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”.
La Cassazione, con la pronuncia n. 2937 depositata ieri, ha sancito che, salvo si dimostri che ciò abbia leso la difesa della controparte, il principio vale anche per l’ipotesi contraria, in cui ci sia stato un appello erariale cartaceo a fronte di un ricorso di primo grado telematico. I giudici rammentano come sia “inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”.
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