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Per le coop di facchinaggio nelle aree portuali l’assicurazione guarda alla retribuzione giornaliera

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 febbraio 2025

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Con la circ. n. 13/2025, l’INAIL ha fornito istruzioni in merito all’imponibile retributivo ai fini assicurativi da applicare alle società cooperative di facchinaggio svolto nelle aree portuali.

In via preliminare, si ricorda che l’art. 213 della L. 84/94 ha previsto la trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in una delle forme societarie previste nel Libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, ossia società e società cooperative.
In aggiunta, si ricorda che dal 1° gennaio 2023, per effetto del DM 6 settembre 2022, l’assicurazione INAIL per i facchini riuniti in cooperative di facchinaggio nelle aree portuali è attuata con il regime assicurativo ordinario di cui all’art. 41 del DPR 1124/65, in luogo del precedente premio speciale unitario di cui all’art. 42 dello medesimo DPR 1124/65.

Pertanto, l’INAIL ritiene che anche per le cooperative in esame debba trovare applicazione il regime ex art. 1 del DM 12 gennaio 1996, laddove si dispone che, ai sensi dell’art. 41 del DPR 1124/65 “la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale alla retribuzione convenzionale giornaliera (…), rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquaranta quattro giorni all’anno”.

La suddetta retribuzione convenzionale giornaliera, che per effetto degli aggiornamenti annuali è stata aggiornata per l’anno 2024 nella misura di 119,42 euro, è da assumere anche come base per la liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la liquidazione della rendita per inabilità permanente.

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