Esonero dal contributo addizionale NASpI solo per alcune attività stagionali
Se non sono comprese nell’elenco di cui al DPR 1525/63, benché definite tali dalla contrattazione collettiva, il contributo è dovuto
Con il messaggio n. 269 di ieri, 23 gennaio 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti con riferimento all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al corrispondente incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali, alla luce della norma di interpretazione autentica dell’art. 21 comma 2 del DLgs. 81/2015 fornita dall’art. 11 della L. 203/2024.
In forza di tale disposizione, lo si ricorda, sono definite stagionali quelle attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa,
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