Lo «sviamento» dei lavori di subappalto può integrare la bancarotta impropria
Per la distrazione invece è necessario un danno presente e non una mera aspettativa
Integra la bancarotta impropria una pluralità di atti che, seppur privi di autonoma valenza distrattiva, si sostanziano comunque in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri connessi all’esercizio della funzione gestoria, potenzialmente idoneo, attraverso il suo progressivo svuotamento, a causare il dissesto della società, con conseguente pregiudizio dei soci, dei creditori e di tutti i terzi coinvolti nell’attività imprenditoriale. Seguendo tale impostazione, la sentenza n. 2918, depositata ieri dalla Cassazione, ritiene configurabile il delitto previsto dall’art. 223 comma 2 del RD 267/42 (oggi nell’art. 329 del CCII), al posto della mera bancarotta per distrazione (art. 216 del RD 267/42, oggi art. 322 del CCII).
Il procedimento aveva ...
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