Provvigione del mediatore con indicazione facoltativa in atto
L’art. 22 della L. 203/2024 ha modificato l’art. 35 comma 22 del DL 223/2006
Dal 12 gennaio 2025, non è più obbligatorio indicare la provvigione spettante al mediatore negli atti di compravendita immobiliare. L’indicazione della spesa sostenuta per l’attività di mediazione può essere facoltativamente sostituita dall’indicazione del numero della fattura e dalla dichiarazione di “corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta”.
L’art. 22 della L. 203/2024 (c.d. collegato “Lavoro”), infatti, ha modificato l’art. 35 comma 22 del DL 223/2006, il quale, in un’ottica di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nel settore delle compravendite immobiliari, pone a carico degli stipulanti una serie di obblighi dichiarativi circa il corrispettivo della cessione e l’eventuale
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41