Nuovo acquisto «prima casa» impedito dall’unità preposseduta e locata
La Cassazione sconfessa il precedente orientamento e puntualizza che non basta la locazione a rendere l’immobile inidoneo ai bisogni abitativi
L’applicazione dell’agevolazione prima casa è impedita, tra il resto, dalla titolarità, nel medesimo Comune in cui si va ad acquistare la nuova abitazione, “dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione” (lett. b) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Tuttavia, facendo perno sulla nozione di “casa di abitazione”, questa condizione agevolativa è stata oggetto di un’interpretazione giurisprudenziale (che trova origine in Cass. n. 100/2010 e, poi, viene confermata ad esempio, da Cass. n. 13118/2019 e Cass. n. 2565/2018) secondo la quale solo un immobile idoneo ad essere utilizzato come abitazione impedisca effettivamente l’accesso al beneficio e che l’idoneità
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