Per l’intermediazione finanziaria nella rivendita di veicoli non scatta il pro rata
Le attività finanziarie delle concessionarie possono ritenersi «accessorie» rispetto alla vendita
Nell’ambito dell’attività di rivendita di autovetture, sovente i concessionari si occupano anche di procacciare ai clienti determinati servizi di natura finanziaria (es. credito al consumo) o assicurativa (es. polizza o integrazioni di polizza). Un aspetto da esaminare con attenzione è se le operazioni di intermediazione finanziaria e/o assicurativa comportino l’applicazione del pro rata di detraibilità IVA.
La disposizione di riferimento, nella fattispecie, è l’art. 19-bis comma 2 del DPR 633/72, il quale esclude dalla determinazione del pro rata alcune operazioni esenti, tra cui quelle creditizie (art. 10 n. 1 del DPR 633/72) e assicurative (art. 10 n. 2), nonché le relative intermediazioni (art. 10 n. 9), se esse “non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo” o sono “accessorie alle operazioni imponibili”. Rimane ferma l’indetraibilità dell’imposta “a monte”, relativa ai beni e ai servizi utilizzati esclusivamente per le suddette operazioni esenti (art. 19 comma 2 del DPR 633/72).
In merito alla possibile rilevanza ai fini del pro rata delle operazioni esenti “occasionali” o “accessorie”, nell’accezione di cui al richiamato art. 19-bis comma 2 del DPR 633/72, si è espressa la prassi amministrativa.
La C.M. n. 25/79, da ritenersi ancora attuale per quanto qui d’interesse, ha precisato che, per “attività propria” del soggetto passivo, si intende “ogni attività compresa nell’ordinario campo d’azione dell’impresa e cioè nell’oggetto proprio e istituzionale della stessa”, escluse quelle svolte “in via meramente strumentale, accessoria od occasionale”.
Si potrebbe, quindi, ritenere che le attività connesse alla sfera finanziaria e assicurativa abbiano carattere “strumentale” al raggiungimento dell’oggetto proprio dell’attività dell’impresa, vale a dire il commercio di autovetture. Ciò nel presupposto che l’attività svolta sia autenticamente finalizzata a porre in essere operazioni imponibili (ossia, nel caso in esame, la vendita di veicoli) e che l’obiettivo non sia piuttosto la realizzazione di operazioni esenti (es. i finanziamenti), i quali potrebbero garantire maggiori margini di guadagno.
A fugare possibili dubbi, si segnalano ulteriori documenti di prassi in cui è stato affermato che, “per le operazioni normalmente intese di natura finanziaria (...) previste nei nn. 1 e 4 dell’art. 10, deve ritenersi che tali operazioni, se poste in essere da società industriali o commerciali in conformità degli statuti (che ne prevedano l’effettuazione non come oggetto proprio delle società ma solo in quanto finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali) non possono essere considerate come attività propri[e] delle stesse, ma debbono piuttosto essere qualificate come strumentali al migliore svolgimento dell’ordinaria attività esercitata in quanto a supporto di detta attività” (C.M. n. 71/461507).
In sintesi, per l’Agenzia, le operazioni di finanziamento e le relative intermediazioni poste in essere dalle concessionarie di auto non devono rientrare nel pro rata “in quanto accessorie o strumentali all’acquisizione dei contratti di vendita dei predetti mezzi di trasporto” (ris. Agenzia delle Entrate n. 41/2011).
Anche la giurisprudenza nazionale ha affermato che sono qualificabili come “proventi di un’attività strumentale ed accessoria”, tale da non concorrere al pro rata, quelli derivanti da una attività svolta in modo assolutamente occasionale e che l’occasionalità “va accertata in concreto e non sulla base delle mere previsioni statuarie” (da ultimo, Cass. n. 14802/2024 e n. 13780/2024).
Inoltre, ai fini della possibile applicazione del pro rata, si deve valutare la “significativa entità dei finanziamenti e dei relativi proventi” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 529/2022). Si tratta di una condizione che, nel caso delle concessionarie di veicoli, potrebbe non essere soddisfatta se i proventi derivanti dall’attività di intermediazione fossero di entità irrisoria rispetto all’attività identificata dall’oggetto sociale.
Un ulteriore elemento che porta a escludere l’applicazione del pro rata è rinvenibile in quelle attività che non costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa e che “non implicano un impiego significativo di beni e di servizi per i quali l’IVA è dovuta”. Lo ha sancito la Corte di Giustizia Ue, causa C-378/15 (ripresa, sul punto, dalla risposta a interpello n. 529/2022).
Dunque, oltre al volume d’affari generato, per escludere il pro rata si deve valutare se dette operazioni esenti richiedano un “limitatissimo impiego di lavoro, beni e servizi” per essere eseguite nonché l’assenza di “un’organizzazione specifica per la gestione e il raggiungimento dei risultati” derivanti dalle stesse (ris. Agenzia delle Entrate n. 305/2008).
I principi, trasposti nel settore delle concessionarie di veicoli, hanno portato a sostenere che sono elementi probatori per escludere le operazioni finanziarie dal pro rata, tra le altre, “l’incidenza percentuale dell’entità delle operazioni di finanziamento poste in essere dalla società contribuente rispetto alle complessive attività imponibili svolte dalla società”, nonché, come già evidenziato, un impiego non significativo di beni e servizi per l’espletamento delle operazioni esenti (Cass. n. 23811/2017).
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