Dichiarazione infedele per chi omette redditi derivanti da non fungible token
Non rileva che le transazioni avvengano attraverso il sistema delle criptovalute
I non fungible token (NFT) rappresentano degli strumenti digitali che corrispondono all’atto di proprietà e al certificato di autenticità di un bene unico (non fungibile, appunto).
Tali strumenti vengono inclusi fra le opere dell’ingegno in quanto opere qualificabili, in senso lato, artistiche e, pertanto, sono tali anche le opere cybergraphic, destinate a circolare in un particolare settore commerciale.
La Cassazione penale, nella sentenza n. 8269 depositata ieri, è chiamata ad occuparsi di tali “opere” in relazione ai riflessi tributari e penal-tributari per coloro che le possiedono o le commerciano.
In particolare, nel caso di specie, viene confermato un sequestro conseguente alla contestazione del reato di dichiarazione infedele, ai sensi dell’art. 4 del DLgs.
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