La società non gode delle agevolazioni IMU per l’abitazione principale
Non spettano neppure per l’immobile dove l’amministratore o il socio hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica
Con l’ordinanza del 1° marzo 2025 n. 5445, la Cassazione ha ribadito il principio, in materia di IMU, per cui le agevolazioni per l’abitazione principale spettano soltanto alla persona fisica che possiede (in quanto proprietaria o titolare di un diritto reale di godimento) l’immobile nel quale ha stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica.
Al contrario, tali agevolazioni non possono competere se il soggetto passivo è una società, neppure se l’unità abitativa dalla stessa posseduta viene concessa in detenzione al socio o all’amministratore, che ivi fissano la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Tali principi, resi con riguardo al previgente art. 13 comma 2 del DL 201/2011, risultano validi anche per l’analoga disciplina recata dalla L.
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