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UniEmens per gli intermittenti senza indennità di disponibilità anche se non ricevono emolumenti

/ REDAZIONE

Sabato, 19 aprile 2025

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L’INPS, con il messaggio n. 1322 di ieri, ha fornito, con riferimento ai lavoratori intermittenti, alcune precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce UniEmens.
Con il messaggio n. 1092/2017 l’Istituto aveva chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 18 del DLgs. 81/2015 (secondo cui il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre), è necessario fare riferimento al semestre precedente al mese di competenza della denuncia UniEmens.

Nel messaggio n. 1322/2025 si precisa quindi che ai fini della compilazione dell’elemento obbligatorio “ForzaAziendale” del flusso UniEmens – all’interno del quale i lavoratori intermittenti devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre – l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente al mese di competenza della denuncia UniEmens) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Quanto alla trasmissione del flusso UniEmens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, nel messaggio si specifica che a partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio va assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento. A tale fine, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in “TipoLavStat”, senza valorizzazione delle settimane.

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