Management fees egiziane con credito d’imposta
La risposta a interpello n. 116/2025 di ieri ha confermato la linea interpretativa dell’Agenzia delle Entrate secondo cui le “management fees” pagate da una società egiziana a una società di ingegneria italiana non seguono la regola territoriale dell’art. 22 della Convenzione Italia-Egitto (essendo da questa norma menzionati solo al fine di specificare questo fatto), il quale prevede l’imposizione nel solo Stato di residenza del percipiente; i compensi non seguono nemmeno la regola territoriale dell’art. 7 sugli utili delle imprese e, non potendosi versare in una situazione di mancata individuazione del potere impositivo, devono ritenersi imponibili in entrambi gli Stati, con conseguente diritto della società italiana a scomputare dall’IRES il prelievo subito in Egitto, in quanto definitivo, a norma dell’art. 165 del TUIR.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate:
- le prestazioni erano relative a un progetto di sviluppo di un impianto;
- esse erano effettuate dall’Italia;
- la società aveva una stabile organizzazione in Egitto, non coinvolta nello sviluppo dell’impianto.
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