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Domenica, 15 giugno 2025

LETTERE

Per il CNDCEC sulla formazione giudiziaria risposte concrete a problemi complessi

Mercoledì, 23 aprile 2025

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Caro Direttore,
in riferimento alla lettera del 19 aprile scorso del collega Enrico Terzani, presidente dell’Ordine di Firenze (si veda “Si deve creare un unico albo per le funzioni giudiziarie dei commercialisti”), desidero offrire alcune precisazioni e, soprattutto, condividere il lavoro svolto dal Consiglio Nazionale sin dal suo insediamento, nell’affrontare il tema della formazione in ambito giudiziario con responsabilità e spirito costruttivo.

Consapevoli delle difficoltà strutturali che si sono sedimentate nel tempo – e che affondano le radici in scelte risalenti al passato – abbiamo lavorato con determinazione per invertire una tendenza che ha portato alla proliferazione di albi, elenchi e sotto-elenchi spesso non armonizzati tra loro. È noto, a titolo d’esempio, come la perdita del registro dei revisori legali avvenuta anni fa a favore del MEF abbia rappresentato il precedente da cui altri hanno tratto ispirazione.

Venendo alle “funzioni giudiziarie”, la situazione è più complessa di come la descrive il collega Terzani perché convivono istanze diverse che spingono in direzioni diametralmente opposte. Da un lato, vi è l’esigenza di centralizzare la gestione degli albi e degli elenchi perché si ritiene che in questo modo si possa assicurare maggiore rotazione e trasparenza nella gestione delle nomine; dall’altro lato, sta l’esigenza di localizzare la gestione degli albi e degli elenchi per attribuire all’autorità giudiziaria la possibilità di vigilare direttamente sul conferimento e sullo svolgimento degli incarichi.
Il nostro approccio deve necessariamente tener conto di entrambe le esigenze, cercando un equilibrio che salvaguardi la qualità delle nomine e la funzione di garanzia del sistema giudiziario.

È importante ricordare che, alla data del nostro insediamento, l’albo (oggi elenco) ex art. 356 del Codice della crisi era in fase di avvio e con esso era stato abilitato un particolare primo popolamento che si profilava di dubbia tenuta costituzionale (modificato grazie alla nostra interlocuzione con il Ministero della Giustizia); erano stati creati anche gli altri elenchi che il collega Terzani cita nella sua lettera e, in particolare, l’elenco dei delegati alle vendite che, pur restando nei tribunali, veniva posto sotto la vigilanza di un comitato di supporto del presidente.

Inoltre, veniva istituito, con il DL n. 118/2021, quando questo Consiglio non era stato ancora votato, il nuovo elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, gestito dalle Camere di Commercio, che ha ampliato ulteriormente il quadro, pur riconoscendo agli Ordini un ruolo significativo nella valutazione delle domande di iscrizione.

Ciò posto, le iniziative adottate dal Consiglio possono essere sintetizzate in due grandi direttrici. La prima è l’intervento sulla normativa vigente: la modifica dell’art. 356 del Codice della crisi è un risultato tangibile che ha portato, tra le altre cose, alla sostituzione del tirocinio semestrale con un obbligo formativo biennale più sostenibile (18 ore, contro le 40 inizialmente previste), rafforzando il principio di aggiornamento continuo senza penalizzare i professionisti.
La possibilità riconosciuta agli Ordini di stabilire criteri di equipollenza tra questa formazione e quella prevista dai corsi FPC ha contribuito inoltre a razionalizzare e semplificare l’offerta formativa, consentendo di compendiare in maniera significativa le ore formative previste per lo svolgimento degli incarichi che si basano su di un substrato formativo comune.

La seconda direttrice guarda al futuro della Professione: con le nostre proposte di modifica dell’ordinamento professionale abbiamo voluto rispondere alle nuove richieste normative che prevedono requisiti formativi specialistici per l’accesso a specifici elenchi o funzioni. L’obiettivo è chiaro: se un iscritto possiede un titolo di specializzazione riconosciuto, questo deve tradursi in un diritto all’iscrizione negli elenchi previsti per le funzioni che rientrano nel perimetro delle nostre competenze. È una visione che rafforza il merito e valorizza la preparazione, restituendo agli Ordini un ruolo centrale nella formazione e nella tutela della qualità delle prestazioni professionali.

Siamo consapevoli che il percorso non è ancora concluso e che molto resta da fare. Ma riteniamo che i risultati finora ottenuti dimostrino la serietà e l’efficacia dell’impegno profuso da questo Consiglio. Accogliamo con spirito positivo le sollecitazioni che giungono dalla nostra comunità professionale e continueremo a lavorare in maniera trasparente e costruttiva per rafforzare il ruolo del commercialista nel sistema giustizia.


Elbano de Nuccio
Presidente CNDCEC

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