L’omessa comunicazione preventiva del bonus 4.0 vanifica quella ex post
La comunicazione di completamento già inviata non sarebbe valida senza quella preventiva ed entrambe vanno inviate ex novo
In merito alle comunicazioni obbligatorie per fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 6 del DL 29 marzo 2024 n. 39, può accadere che, in relazione a un investimento ordinato nel 2023 ed effettuato dopo il 30 marzo 2024, sia stata erroneamente presentata la sola comunicazione di completamento, omettendo l’invio della comunicazione preventiva richiesta.
Si ricorda infatti che esclusivamente per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 il contribuente può trasmettere la sola comunicazione di completamento. Diversamente, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL n. 39/2024), il contribuente è tenuto:
- alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione ...
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