Azione individuale del socio solo per danno diretto e non per pregiudizio alla società
La Suprema Corte ricapitola le principali caratteristiche dell’azione ex art. 2395 c.c.
La Cassazione, nella sentenza n. 11071, depositata il 27 aprile, si sofferma sull’azione ex art. 2395 c.c.; azione esercitabile dal socio di spa quando sia stato danneggiato “direttamente” da atti colposi o dolosi dell’amministratore e non quando il danno subito costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale.
Questa responsabilità presenta natura extracontrattuale e, ai fini della sua esistenza, non rileva che il danno sia stato arrecato al socio dagli amministratori nell’esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze (cfr. Cass. n. 8359/2007).
La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto per il singolo socio. Ciò in quanto gli utili fanno parte del patrimonio
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