Colpa grave del sovraindebitato da valutare nel suo sviluppo dinamico
L’assenza di colpa può essere dimostrata dal debitore o rilevata d’ufficio
L’assenza di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento rappresenta un elemento costitutivo negativo, indefettibile ai fini dell’apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 del DLgs. 14/2019.
Oltre al ricorrere del presupposto soggettivo (debitore-consumatore) e del presupposto oggettivo (lo stato di sovraindebitamento), è necessario, infatti, che si escluda, preliminarmente, il ricorrere delle condizioni soggettive ostative di cui all’art. 69 comma 1 del DLgs. 14/2019. In tal senso, è imprescindibile la verifica che il debitore non abbia beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni antecedenti la domanda e non ne abbia beneficiato per già due volte e che, inoltre, si escluda una sua colpa grave, malafede o frode.
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