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Venerdì, 2 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Possibile la responsabilità degli amministratori per i debiti IVA della società

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 maggio 2025

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La Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiamata a esprimersi sulla legislazione polacca, con la sentenza relativa alla causa C-278/24, ha esaminato l’art. 273 della direttiva 2006/112/Ue.
La menzionata disposizione comunitaria e i connessi principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di certezza del diritto, consentono a una legislazione nazionale, quale quella polacca, di prevedere che:
- un membro (o ex membro) del CdA di una società avente un debito IVA, sia responsabile in solido con tale società per gli arretrati d’imposta sorti durante il suo mandato;
– tale responsabilità sia limitata agli arretrati d’imposta la cui esecuzione forzata nei confronti di detta società si è rivelata, in tutto o in parte, infruttuosa.

La responsabilità prevista per gli amministratori con riferimento al debito IVA è compatibile con il diritto comunitario nei limiti in cui il componente possa dimostrare l’esclusione dalla propria responsabilità, facendo valere “di aver dato prova di tutta la diligenza richiesta nello svolgimento degli affari della società interessata”.
Al riguardo, non è però sufficiente dimostrare che la società in questione, al momento dell’accertamento della sua insolvenza duratura, avesse come unico creditore l’Erario.

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