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Tassazione separata degli arretrati anche se meno favorevole per il contribuente

/ REDAZIONE

Venerdì, 30 maggio 2025

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14328 depositata ieri, 29 maggio 2025, ha affermato che il regime di tassazione separata degli emolumenti arretrati trova applicazione anche nell’ipotesi in cui dovesse rivelarsi meno favorevole per il contribuente rispetto all’applicazione della tassazione ordinaria delle annualità pregresse.

Il caso di specie riguarda un pensionato a cui è stata riconosciuta nel 2007 la pensione di vecchiaia comprensiva di integrazione al minimo e che, nel medesimo anno, è stata liquidata dall’INPS in unica soluzione a far data dal 1° aprile 2001 al 31 gennaio 2008, con assoggettamento a tassazione separata. Il pensionato chiedeva allora all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’IRPEF rilevando che se avesse percepito tempestivamente le somme dovute non sarebbe stato inciso dal tributo, rientrando nella c.d. “no tax area” (non avendo percepito ulteriori redditi). Tuttavia l’istanza è stata rigettata dall’Agenzia, trattandosi di emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata come stabilito dall’art. 17 del TUIR.

Il pensionato sottolineava il paradosso della vicenda, ovverosia che il regime della tassazione separata, istituito per attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa, è stato per esso ugualmente penalizzante poiché gli è stata riconosciuta una pensione di vecchiaia integrata al minimo, non percepita negli anni precedenti, e sulla quale ha dovuto pagare l’imposta, riducendogli così il reddito maturato per diritto.

Secondo la Cassazione, nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha però interpretato correttamente la normativa, negando di conseguenza al contribuente il rimborso richiesto.

Inoltre, disattendendo l’istanza di rimessione alla Corte Costituzionale, la Cassazione ha affermato come il regime della tassazione separata, proprio per la sua funzione attenuativa non può ritenersi illegittimo in sé, quando l’imposizione tributaria, della quale la tassazione separata costituisce solo una modalità, rispetti, comunque, la capacità contributiva effettiva del soggetto.

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