Il trasferimento all’estero ha effetto sul regime forfetario a partire dall’anno successivo
Con la risposta a interpello n. 149, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’unica causa di cessazione immediata (vale a dire, con effetti a partire dall’anno in cui la condizione si verifica) del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 è rappresentata dal superamento del limite di ricavi e compensi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.
Diversamente, il verificarsi di una delle cause ostative di cui all’art. 1 comma 57 della L. 190/2014, tra cui figura anche lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall’anno successivo.
In merito, si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 57 lett. b) della L. 190/2014, il regime forfetario non è applicabile dai soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Nel caso oggetto di interpello, un contribuente in regime forfetario si iscriveva all’AIRE con decorrenza 15 maggio 2024; tale circostanza non produce l’uscita immediata (vale a dire, dal 2024) dal regime agevolato, avendo effetto solo dall’anno successivo (vale a dire, dal 2025).
Di conseguenza, non è necessario operare correzioni alle fatture emesse nel 2024 senza applicazione dell’IVA e senza ritenuta d’acconto, considerato che tale comportamento è corretto ed in linea con il regime forfetario, che nel caso di specie risulta applicabile per tutto il 2024.
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