Sindaci senza compensi tra scadenza e sostituzione
Il Tribunale di Milano, nella sentenza dell’8 febbraio 2024, ha stabilito che il sistema “tollera” un fisiologico e contenuto periodo di prorogatio dopo lo svolgimento dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
Ai sensi dell’art. 2400 commi 1 e 2 c.c., infatti, i sindaci “restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito”.
Di conseguenza, la remunerazione dell’attività svolta dall’organo di controllo dopo la scadenza deve considerarsi – nei casi di prorogatio limitata ad un periodo congruo e contenuto (poche settimane, come nel caso di specie) – già ricompresa nella previsione relativa al compenso annuale originariamente fissato dall’assemblea in sede di nomina.
Si precisa, altresì, che l’accordo con cui il sindaco e l’amministratore di una società compensino parte del credito per l’attività di controllo con il credito della società nei confronti del sindaco per il godimento di un bene aziendale, pur non potendo modificare né sostituire quanto stabilito dall’assemblea, può tuttavia incidere sulla determinazione del quantum effettivamente dovuto al sindaco stesso.
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