Sulla sospensione della prescrizione tra conviventi parola alla Consulta
Il codice civile consente la sospensione solo tra coniugi e uniti civilmente
Le istanze per includere nel concetto di “famiglia” anche i conviventi more uxorio proseguono, dopo la decisione della Corte Costituzionale n. 148/2024 che ha esteso al convivente di fatto la disciplina relativa ai collaboratori dell’impresa familiare.
Si inserisce in questa tendenza anche l’ordinanza del Tribunale di Firenze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2025 n. 25, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma di cui agli artt. 2941 n. 1 c.c. e dell’art. 1 comma 18 L. 76/2016, nella parte in cui non parificano, ai fini della sospensione della prescrizione, i soggetti stabilmente conviventi con vincoli di affettività ai coniugi e agli uniti civilmente.
È utile ricordare che la decorrenza della prescrizione di un diritto può essere sospesa quando esiste una causa idonea a giustificare l’inerzia dei soggetti coinvolti.
Tra le cause di sospensione della prescrizione, l’art. 2941 c.c. include il rapporto tra i coniugi, sulla base del fatto che, in costanza di matrimonio, marito e moglie (o i soggetti uniti civilmente) potrebbero non azionare il proprio diritto verso l’altro in ragione del rapporto sentimentale, con il rischio di vederli prescrivere.
La questione era già stata trattata (e rigettata) dalla Corte Costituzionale nel 1998 ma le ragioni allora addotte a sostegno della differenza di disciplina (tra cui il carattere di stabilità del vincolo coniugale rispetto ad altre unioni) secondo il Tribunale di Firenze non sono più attuali, considerati i mutamenti sociali e normativi che hanno interessato il tema.
In primo luogo, la stabilità del rapporto, con il venire meno dell’indissolubilità del matrimonio, non costituisce più una caratteristica assoluta e inderogabile delle unioni fondate sul matrimonio; inoltre, il connotato della stabilità non è estraneo ad altri moduli familiari, ma si rinviene, ad esempio, anche nell’unione civile fra persone dello stesso sesso.
In secondo luogo, la ratio che giustifica la sospensione della prescrizione, vale a dire la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare ponendo in essere atti interruttivi della prescrizione (per lo più di tipo contenzioso), secondo il Tribunale sussiste, identica, anche nelle famiglie di fatto: “non vi è alcuna differenza, sotto questo profilo, fra una coppia di sposati e una coppia di stabili conviventi: tutti patiscono equamente la riluttanza nel convenire in giudizio il proprio partner”.
L’attuale situazione, inoltre, imporrebbe al convivente-creditore che non vuole perdere il proprio diritto di compiere atti quali la costituzione in mora del proprio compagno-debitore, al fine di contrastare la presunzione di tolleranza che, se protratta per oltre dieci anni, conduce alla prescrizione del diritto.
Questo si tradurrebbe, per il Tribunale di Firenze, nella necessità, per il creditore, di tenere un comportamento “antisociale” e, comunque, incongruo e incoerente con il normale sviluppo delle relazioni familiari: da un lato, non beneficiando della sospensione della prescrizione dei suoi diritti, un membro della coppia convivente potrebbe essere disincentivato o intimorito dal fornire a prestito risorse economiche all’altro, il quale potrebbe trovarsi in condizioni di difficoltà finanziaria o, al contrario, di cogliere importanti occasioni; dall’altro, l’omissione legislativa potrebbe incentivare, da parte del debitore, condotte ai danni dell’altro, ritardando l’adempimento delle proprie obbligazioni perché confida nell’omissione di formali atti interruttivi del termine di prescrizione da parte dell’altro.
Per questo, l’omessa estensione della sospensione della prescrizione ai conviventi more uxorio comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 Cost.) e lederebbe i diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.), nonché i valori tutelati dalle fonti sovranazionali (art. 8 CEDU; artt. 9 e 33 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
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