Obbligo di informativa per il commissario nella liquidazione coatta di enti cooperativi
Le Direttive approvate dal MIMIT analizzano gli adempimenti che gravano sull’organo liquidatorio
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, con il decreto direttoriale 1° agosto 2025, ha approvato, con effetto immediato, il documento recante le “Direttive per lo svolgimento dell’incarico di Commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi”.
Sono analizzati gli adempimenti che gravano sull’organo liquidatore nel corso della procedura, prevedendo che la mancata osservanza delle disposizioni previste rilevi ai fini della revoca dalla carica e per il conferimento di ulteriori incarichi, rappresentando un elemento di valutazione dell’operato, tenuto conto dei criteri di gravità della violazione, reiterazione della condotta e attitudine del comportamento a compromettere il rapporto fiduciario.
Il documento pone in evidenza, in primis, un generale obbligo di informativa del commissario, il quale è tenuto a comunicare all’Autorità di vigilanza nel corso della procedura, senza indugio, ogni variazione dei presupposti di conferibilità dell’incarico. È necessario inoltre, in presenza di fondi sufficienti, attivare una casella PEC della procedura, da iscrivere nel Registro delle imprese e comunicare alla CCIAA competente per territorio.
Il Commissario predispone, anche con modalità telematiche e con sottoscrizione digitale periodica, il registro di cui all’art. 136 del DLgs. 14/2019 (CCII), ove annota, giorno per giorno e cronologicamente, ogni operazione e la cui omissione o mancata esibizione costituisce giusta causa di revoca dell’organo.
Inoltre, è tenuto a custodire l’intera documentazione derivante dall’espletamento dell’incarico, formando anche l’inventario (sia pure quando abbia contenuto negativo), ferma la possibilità, ovvero in alcune ipotesi l’obbligo, anche ai fini dei successivi esperimenti di vendita, di nominare uno stimatore. Le indicazioni su beni, perizie, acconti e compensi sono contenute nella relazione semestrale predisposta secondo il decreto direttoriale 10 giugno 2025.
La relazione iniziale deve dare conto delle criticità riscontrare, della situazione economico-patrimoniale, nonché delle modalità e delle tempistiche ai fini della liquidazione. Nelle relazioni semestrali, invece, si darà atto delle variazioni e degli sviluppi dell’attività.
Il commissario procede anche alla formazione dello stato passivo nei modi e nei termini di legge e richiede al Tribunale competente – qualora non fosse stata già pronunciata – la declaratoria di insolvenza dell’ente (anche senza un difensore, salve le ipotesi di particolare complessità), presentando al pubblico ministero la relazione ex art. 130 del DLgs. 14/2019.
Il commissario ha il potere di accedere al cassetto fiscale dell’ente, nonché alle altre banche dati secondo le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.
In forza del richiamo all’art. 304 del DLgs. 14/2019, gli compete anche il potere di decidere lo scioglimento o la prosecuzione dei rapporti pendenti.
È ammissibile la prosecuzione dell’attività d’impresa dell’ente, previa autorizzazione, qualora consenta una migliore soddisfazione degli interessi sottesi alla procedura. In costanza di gestione provvisoria, il commissario compila il bilancio di esercizio e provvede agli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali.
Il commissario, entro 90 giorni dalla fine del semestre (30 giugno e 31 dicembre), deve presentare una relazione sulla situazione patrimoniale e sull’andamento della gestione secondo il decreto 10 giugno 2025.
Fino alla chiusura della procedura, le relazioni devono essere depositate anche in assenza di attività di rilievo e lo stato della procedura sia invariato.
Il commissario, con autorizzazione, procede alla vendita dei beni ed esercita le azioni di responsabilità contro i componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo.
È possibile avvalersi di coadiutori per lo svolgimento di specifiche attività che richiedano conoscenze tecnico-specialistiche di cui egli sia privo.
Il commissario valuta, inoltre, la possibilità di proseguire o incardinare vertenze giudiziarie, o contraddirvi. L’attività stragiudiziale di recupero crediti, invece, rientra tra suoi compiti, salva la possibilità di avvalersi di un legale per la complessità dell’attività.
Accertata l’inesistenza, l’inesigibilità o l’insufficienza dell’attivo, il commissario liquidatore può chiedere l’autorizzazione alla chiusura della liquidazione senza ulteriori formalità.
Ultimata la liquidazione del patrimonio, l’Autorità di vigilanza approva il bilancio finale e il rendiconto della gestione rendendo esecutivo il piano di riparto.
Decorso il termine di legge senza contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono definitivamente approvati e il commissario può provvedere alle ripartizioni ai creditori.
La procedura si chiude con la cancellazione dell’ente dal Registro delle imprese a opera del commissario, mentre la cessazione dell’incarico dell’organo presuppone il compimento di tutti gli adempimenti di legge.
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