Acquisto di beni ammortizzabili con diritto al rimborso anche per il Gruppo IVA
La richiesta è ammissibile anche se il bene è collocato su terreni detenuti in concessione
Il Gruppo IVA che realizza impianti fotovoltaici destinati all’utilizzo come beni strumentali può chiedere a rimborso l’IVA assolta sui relativi acquisti in base al presupposto di cui all’art. 30 lett. c) del DPR 633/72 (acquisto di beni ammortizzabili). Non osta peraltro, a tale soluzione, la circostanza che gli impianti siano costruiti su terreni che il Gruppo IVA detiene in virtù di una concessione trentennale. Sono questi, in estrema sintesi, alcuni dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 155 di ieri.
Nel caso specifico, il Gruppo IVA opera nel settore delle energie rinnovabili ed è composto da: una società che svolge attività di progettazione di impianti fotovoltaici a favore degli altri membri del gruppo; una società che si occupa della costruzione e manutenzione, principalmente per altre società del gruppo; altre società partecipanti che acquistano gli impianti così realizzati senza assolvere l’IVA, in quanto trattasi di operazione interna al Gruppo. Tutte le società, però, sostengono costi per l’acquisto di beni o servizi presso terzi, assolvendo l’imposta.
Gli impianti in questione, iscritti tra le immobilizzazioni, sono in parte gestiti dalle società del Gruppo e in parte ceduti a terzi. Si specifica, inoltre, che essi sono collocati su fabbricati o su terreni di proprietà dei membri del Gruppo oppure su immobili di terzi, di cui il Gruppo ha ottenuto una concessione trentennale del diritto di superficie.
A fronte del quadro così descritto, gli istanti chiedono se l’eccedenza annuale di IVA detraibile possa essere chiesta a rimborso dal Gruppo in base al presupposto di cui all’art. 30 comma 2 lett. c) del DPR 633/72, relativo all’acquisto di beni ammortizzabili, e ciò “a prescindere dal fatto che l’acquisizione di tali beni avvenga in regime di esclusione IVA nell’ambito del Gruppo IVA stesso”. Come rilevato, infatti, solo i membri del gruppo che realizzano gli impianti assolvono l’imposta sull’acquisto di fattori produttivi (materiali, consulenze, ecc.), mentre coloro che acquisiscono “direttamente” gli impianti (come beni ammortizzabili) non assolvono l’IVA, effettuando un acquisto interno al Gruppo (art. 70-quinquies comma 1 del DPR 633/72).
L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto la finalità semplificatoria e antiabuso del regime del Gruppo IVA, la cui peculiarità è quella di considerare come un unico soggetto passivo IVA persone giuridicamente indipendenti, strettamente legate tra loro da vincoli di finanziari, economici e organizzativi. Tale unicità soggettiva comporta, fra l’altro, che gli obblighi IVA e l’esercizio dei relativi diritti ricadano sul Gruppo stesso e non sui singoli partecipanti (art. 70-quinquies comma 4 del DPR 633/72).
Viene poi ricordato che la ratio dell’art. 30 lett. c) citato, in materia di rimborso dell’IVA assolta su beni ammortizzabili, è quella di consentire agli operatori che effettuano operazioni di investimento un recupero più rapido dell’imposta. Tale disposizione, come recentemente chiarito dalla stessa Agenzia con risoluzione n. 20/2025 (in recepimento della sentenza n. 13162/2024 delle Sezioni Unite della Cassazione), va estesa anche ai beni che, pur essendo in senso stretto non ammortizzabili, sono destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, con la conseguenza di ritenere ammissibile il rimborso IVA anche in caso di lavori su beni dei quali il soggetto passivo ha disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca anche soltanto il possesso o la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (es. contratto di locazione o comodato), ferma restando comunque la strumentalità all’esercizio d’impresa.
Sulla base di tali premesse, l’Agenzia conclude che il Gruppo IVA, in quanto soggetto passivo unitario, assimilabile a un operatore che realizza in economia l’impianto fotovoltaico da utilizzare come bene strumentale per la produzione di energia, può presentare richiesta di rimborso in base al presupposto di cui all’art. 30 lett. c) del DPR 633/72. Ciò, tuttavia, a condizione che sia possibile individuare, per ciascun impianto i costi ad esso imputabili.
Inoltre, la richiesta potrà riguardare soltanto l’IVA assolta per gli impianti operativamente gestiti dal Gruppo e non quelli realizzati per conto terzi e destinati alla vendita. In caso di costi promiscui, la quota di imposta rimborsabile andrà determinata secondo un’imputazione oggettiva degli acquisti o, in mancanza di questa, proporzionalmente.
Prendendo atto della sentenza delle Sezioni Unite, infine, il rimborso viene ritenuto ammissibile anche per l’IVA afferente la realizzazione degli impianti su terreni detenuti in forza della concessione trentennale del diritto di superficie.
Sembrerebbe però che l’Agenzia, specificando che il chiarimento reso integra quello della circ. n. 36/2013 (§ 4), intenda tenere fermo il limite individuato in precedenza dalla stessa circolare, secondo cui il rimborso non spetterebbe quando l’impianto fotovoltaico non è separabile dal bene immobile (di terzi) in quanto non potrebbe essere rimosso al termine del periodo di utilizzo.
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