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Venerdì, 13 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Approvato il modello di relazione semestrale del commissario liquidatore

L’utilizzo di schemi difformi non integra l’adempimento dell’obbligo

/ Francesco DIANA

Venerdì, 13 giugno 2025

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Nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, se l’impresa è una società o una persona giuridica, il commissario non è tenuto alla redazione del bilancio annuale, piuttosto alla presentazione di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, unitamente ad un rendiconto sull’andamento della gestione (art. 306 comma 2 del DLgs. 14/2019); la relazione deve evidenziare anche eventuali segnali di una situazione di crisi ex art. 3 del DLgs. 14/2019.

La relazione deve essere trasmessa all’autorità vigilante (ossia al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – c.d. MIMIT), unitamente ad un rapporto del comitato di sorveglianza; con cadenza semestrale, il commissario procede al suo invio a mezzo PEC, all’indirizzo dgv.div04@pec.mimit.gov.it, avendo cura di indicare nell’oggetto la regione in cui ha sede la cooperativa.

Gli obblighi comunicativi e informativi si estendono anche a favore del comitato di sorveglianza, dei creditori e dei titolari di diritti sui beni, a cui va trasmessa copia della relazione; deve procedersi, inoltre, con l’invio telematico al Registro delle Imprese (art. 306 comma 2 del DLgs. 14/2019).

Posto che il legislatore non ha inteso fornire alcuna indicazione in merito alla forma e al contenuto della relazione semestrale (e del rendiconto), con decreto direttoriale del 10 giugno 2025, il MIMIT ha inteso approvare un modello uniforme a cui i commissari liquidatori dovranno attenersi ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi ex art. 306 del DLgs. 14/2019.

Il modello è valido anche per gli analoghi obblighi previsti dal previgente art. 205 del RD 267/1942, per le procedure già aperte all’entrata in vigore del DLgs. 14/2019.
Il fine è quello di poter disporre di un modello uniforme che, da un lato, orienti l’attività del commissario e, dall’altro, rafforzi l’efficacia delle attività di vigilanza del MIMIT.

In merito al contenuto, fatta salva l’indicazione iniziale delle informazioni afferenti alla procedura (società, commissario liquidatore, comitato di sorveglianza), la relazione si articola in 12 sezioni (la tredicesima sezione si riferisce ai soli allegati) di cui è richiesta l’integrale compilazione, inserendo i dati descrittivi e quantitativi ivi richiesti.

Il commissario deve indicare, innanzitutto, le attività iniziali svolte (sez. 1): la convocazione del rappresentante legale, la sua audizione, la collaborazione prestata da questi (o l’eventuale sua irreperibilità), le procedure inventariali, etc.
Occorre poi fornire una rappresentazione quali-quantitativa del passivo (sez. 2), relativamente ai crediti ammessi, al grado, alle opposizioni e alle dichiarazioni tardive; per la massa attiva deve evidenziarsi l’esistenza e la consistenza delle partecipazioni societarie, delle attività mobiliari e immobiliari, di aziende e/o di rami d’azienda e, non ultimo, dei crediti da recuperare e/o recuperati nel semestre (sez. 3), unitamente ai tentativi di vendita effettuati (sez. 4).

Spazio è dedicato anche ai contenziosi, alle azioni di responsabilità e alle revocatorie pendenti e/o definite (sez. 5), ai rapporti contrattuali pendenti e/o risolti (sez. 6).

Il commissario deve indicare, ulteriormente, i riparti parziali effettuati (sez. 7), le spese di gestione (sez. 8) e gli eventuali altri conti correnti aperti nel corso della procedura (sez. 9); la parte finale della relazione è dedicata, invece, all’indicazione delle istanze presentate (sez. 10), di eventuali problematiche esistenti (sez. 11) e delle prospettive di chiusura (sez. 12).

Con il decreto è approvato anche un modello di rendiconto (in formato excel) che il commissario è tenuto a compilare indicando, in termini quantitativi, le disponibilità finanziarie esistenti (banca e cassa), le entrate e le uscite connesse ai realizzi delle attività, oltre che le spese di gestione.

L’adozione del modello ministeriale approvato costituisce un dovere per il commissario liquidatore: l’utilizzo di schemi diversi, infatti, non integra il corretto adempimento dell’obbligo informativo ex art. 306 del DLgs. 14/2019 che, dunque, si considera come non assolto.

Inoltre l’utilizzo di schemi difformi costituisce, in ogni caso, criterio di valutazione dell’operato del commissario liquidatore, anche ai fini del conferimento di ulteriori incarichi.

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