Polizze unit e index linked e di capitalizzazione alla prova del bollo
Le modalità applicative sono state oggetto di una circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate
Con l’art. 1 comma 87 della L. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025), sono stati modificati i termini di versamento dell’imposta di bollo di cui all’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 642/1972, dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario (Ramo terzo e Ramo quinto), disponendo che l’imposta dovuta è versata ogni anno, con le modalità ordinarie previste dall’art. 4 del DM 24 maggio 2012.
Il successivo comma 88, con una disposizione sostanzialmente retroattiva, prevede, per i contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025, il recupero per quote dell’ammontare complessivo della predetta imposta di bollo annuale già maturata.
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