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Venerdì, 15 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Termini di decadenza prorogati se viene consegnato il PVC

/ Alfio CISSELLO

Venerdì, 15 agosto 2025

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Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto, spesso e volentieri, norme che prorogano/sospendono i termini di decadenza dal potere di accertamento.
Per la ragione esposta, si può dire che non esiste più la certezza delle annualità che, a fine anno, scadono.

Una proroga al momento passata (quasi) inosservata è contenuta nell’art. 5-quater comma 4 del DLgs. 218/97, secondo cui “I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione”.
Ogni volta che viene notificato/consegnato un verbale di constatazione al termine della verifica fiscale i termini decadenziali per la notifica dell’atto impositivo sono sospesi per 30 giorni.
Casistica, oseremmo dire, piuttosto frequente.
Dal tenore della norma, specie considerando che viene utilizzata la locuzione “in ogni caso”, sembra potersi affermare che la proroga operi a prescindere dal fatto che il contribuente presenti la comunicazione di adesione.

La proroga è stata contemplata in occasione della reintroduzione dell’adesione ai verbali di constatazione da parte del DLgs. 13/2024 e opera in via generalizzata, non avendo rilevanza che il verbale sia notificato a ridosso del termine di decadenza.

Prendendo il caso degli accertamenti sulle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/73 gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Entro il 31 dicembre 2025, di conseguenza, devono essere notificati gli accertamenti sull’anno 2019 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2020).
Supponiamo, però, che a settembre venga notificato/consegnato un verbale con rilievi su tre annualità al quale il contribuente non intende aderire, quindi non trasmette nessuna comunicazione di adesione: per ogni annualità, il termine è sospeso per 30 giorni, sicché se riguarda anche il 2020 l’annualità non decade a fine anno, ma il 30 gennaio 2026.

Deve esserci una correlazione tra i rilievi contenuti nel verbale e la sospensione dei termini, quindi l’accertamento potrà essere notificato nel termine comprensivo della sospensione dei 30 giorni solo per i rilievi contenuti nel PVC e non per ulteriori.
La sospensione vale per tutti i termini di accertamento, anche se infrannuali o se relativi ad avvisi di recupero dei crediti di imposta. Non vale, di contro, per i rilievi, ancorché contenuti nel verbale, che danno luogo alla notifica della cartella di pagamento o, sebbene su tale aspetto sia d’obbligo il condizionale, ad atti di contestazione di sole sanzioni.

I termini di decadenza non sono più una certezza

Non è inusuale che, dopo il verbale di constatazione, il contribuente riceva uno schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo oppure un invito a comparire finalizzato a stipulare l’adesione o a richiedere chiarimenti su operazioni potenzialmente abusive.

Ecco che la sospensione dei termini di 30 giorni va a intrecciarsi con altre proroghe contemplate dal sistema, che si verificano quando il confronto tra le parti viene effettuato a ridosso della decadenza: si vedano l’art. 5 comma 3-bis del DLgs. 218/97 (sull’invito a comparire finalizzato all’accertamento con adesione), l’art. 6-bis comma 3 della L. 212/2000 (sul contraddittorio preventivo tra le parti) o ancora l’art. 10-bis comma 7 della L. 212/2000 (in tema di abuso del diritto).

Se ad esempio l’invito ex art. 5 del DLgs. 218/97 viene notificato a ridosso del termine, c’è una proroga automatica di 120 giorni.
Tornando all’esempio dell’anno 2020 e ipotizzando ci sia stato prima il verbale e poi l’invito a comparire a ridosso del termine di decadenza, non è chiaro se il termine utile per la proroga dei 120 giorni sarà il 31 dicembre 2025 o il 30 gennaio 2026.

Spetterà alla giurisprudenza stabilire se la proroga dei 30 giorni derivante dal verbale di constatazione potrà o meno cumularsi con le proroghe da ultimo richiamate, o se debba considerarsi assorbita.
Occorre rammentare che, specie negli ultimi anni, sebbene con diverse declinazioni, la giurisprudenza ha spesso adottato interpretazioni tese a interpretare nel modo più ampio possibile le disposizioni che, in un modo o nell’altro, hanno l’effetto di dare più tempo agli uffici finanziari per la notifica degli atti impositivi.

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