Nuovi permessi per i malati oncologici
Viene poi prevista la possibilità di fruire di un congedo non retribuito per un periodo non superiore a 24 mesi
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri la L. 18 luglio 2025 n. 106 che contiene le disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
La legge, che entra in vigore il prossimo 9 agosto, all’art. 1 riconosce la possibilità di fruire di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi in favore dei dipendenti – sia pubblici sia privati – affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Durante il periodo di congedo, che non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali (salvo riscatto da parte del lavoratore), il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non percepisce la retribuzione, né può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. La norma precisa che il congedo è compatibile con ulteriori eventuali benefìci, anche economici, e che la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile, se la prestazione lavorativa lo consenta.
In relazione alle medesime malattie, la norma prevede poi la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare da parte di un lavoratore autonomo di cui all’art. 14 comma 1 della L. 81/2017 (norma che per la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente prevede la sospensione dell’esecuzione del rapporto su richiesta del lavoratore, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente).
Quanto ai permessi aggiuntivi, questi sono riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Da tale data, l’art. 2 della legge in esame dispone il diritto dei dipendenti affetti, o con figlio minore affetto, da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso.
Per tali permessi, che si aggiungono alle tutele previste dalla normativa vigente e dai CCNL, è riconosciuta un’indennità economica e la copertura figurativa, ma devono essere utilizzati per le specifiche esigenze individuate dalla norma, vale a dire: visite; esami strumentali; analisi chimico-cliniche e microbiologiche; cure mediche frequenti. È poi richiesta la prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
L’indennità spettante è determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia; nel settore privato è corrisposta direttamente dai datori di lavoro, che possono successivamente recuperarla tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
Per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.
Le disposizioni contenute nella L. 106/2025 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3/2001.
Sempre a tutela dei malati oncologici si ricorda infine il decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024 che contiene la disciplina delle modalità e delle forme ai fini del rilascio del certificato di oblio oncologico, previsto dalla L. 193/2023 (si veda “Certificato di oblio oncologico da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta” del 3 agosto 2024).
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