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Sabato, 26 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Ultimi giorni per la domanda per i contributi volontari degli intermittenti

Istanza da presentare telematicamente all’INPS entro il 31 luglio tramite il servizio «Domanda di Versamenti Volontari»

/ Daniele SILVESTRO

Sabato, 26 luglio 2025

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Il contratto di lavoro intermittente è una tipologia contrattuale con la quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Tale fattispecie è disciplinata dagli artt. da 13 a 18 del DLgs. 81/2015, che prevedono i casi di ricorso al lavoro intermittente, i limiti di uso, i divieti, nonché la forma (scritta) e le informazioni che devono essere presenti nel contratto.

Il datore di lavoro e il lavoratore possono inoltre inserire all’interno del contratto l’obbligo o meno di disponibilità. Nello specifico, se nel contratto:
- non è presente alcuna clausola di disponibilità, il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro e riceverà solo la retribuzione per i giorni di lavoro;
- è presente l’obbligo di disponibilità, il lavoratore sarà obbligato a rispondere alla chiamata ed effettuare la prestazione lavorativa. Il lavoratore riceverà la normale retribuzione per i giorni di effettuazione della prestazione lavorativa e un’indennità di disponibilità di importo inferiore alla normale retribuzione per le giornate in cui resta a disposizione del datore ma non effettua alcuna prestazione.

L’indennità sarà soggetta a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo (art. 16 del DLgs. 81/2015).
Data la particolarità del contratto di lavoro intermittente, in generale, il lavoratore presta attività lavorativa per un numero di ore inferiore rispetto ai lavoratori occupati a tempo pieno e di conseguenza il numero delle settimane da considerare coperte da contribuzione deve essere proporzionato alla durata effettiva della prestazione lavorativa.

In tale contesto si inserisce il comma 6 dell’art. 16 del DLgs. 81/2015, che riconosce al lavoratore intermittente la possibilità di versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale (stabilita con apposito decreto ministeriale) ovvero ha usufruito dell’indennità di disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo.
In altre parole, tale facoltà consente agli interessati di versare, in forma volontaria, una contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione convenzionale e il valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo.

Il versamento in parola ha lo scopo di integrare la contribuzione obbligatoria versata in favore del lavoratore, incrementando così il suo montante contributivo e la misura della futura pensione.
Si tratta in altri termini di una forma di contribuzione volontaria, seppur diversa da quella prevista per i lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti e collaboratori della Gestione separata in caso di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro.

Per essere autorizzato a effettuare il versamento della contribuzione volontaria integrativa il lavoratore intermittente deve presentare domanda all’INPS. In particolare, come indicato dall’Istituto previdenziale con la circ. n. 33/2014, relativamente ai periodi di lavoro svolti nel corso dell’anno precedente, la domanda per l’autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria integrativa deve essere presentata entro il 31 luglio.

La domanda va presentata dal lavoratore intermittente all’INPS con modalità telematiche, attraverso il servizio “Domanda di Versamenti Volontari”, selezionando – quale tipologia di domanda da presentare – “Integrativa lavoro intermittente”.
Oltre a indicare i contatti (almeno uno fra e-mail e PEC), la domanda richiede tra le varie di:
- riportare l’anno da integrare;
- dichiarare di avere contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto e da quale anno.

In alternativa, il lavoratore può avvalersi del Contact center o dei servizi messi a disposizione dai patronati.
Per l’autorizzazione non è richiesto alcun requisito contributivo.

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