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Venerdì, 25 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Nella composizione negoziata dissenso dell’esperto senza rimedio

Tra gli interventi del giudice non è prevista la cancellazione di eventuali iscrizioni nel Registro delle imprese

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 24 luglio 2025

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Nella composizione negoziata della crisi d’impresa, durante le trattative condotte con ausilio dell’esperto per il superamento delle condizioni di crisi, insolvenza o “squilibrio”, la gestione dell’impresa rimane monopolio dell’imprenditore, libero di eseguire atti e pagamenti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tuttavia, per i pagamenti non ordinari e per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la preventiva informazione all’esperto.

La normativa non definisce il (labile) confine tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione e il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023 indica, in via esemplificativa, tra gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione: le operazioni sul capitale

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