Nella composizione negoziata dissenso dell’esperto senza rimedio
Tra gli interventi del giudice non è prevista la cancellazione di eventuali iscrizioni nel Registro delle imprese
Nella composizione negoziata della crisi d’impresa, durante le trattative condotte con ausilio dell’esperto per il superamento delle condizioni di crisi, insolvenza o “squilibrio”, la gestione dell’impresa rimane monopolio dell’imprenditore, libero di eseguire atti e pagamenti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tuttavia, per i pagamenti non ordinari e per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la preventiva informazione all’esperto.
La normativa non definisce il (labile) confine tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione e il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023 indica, in via esemplificativa, tra gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione: le operazioni sul capitale
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