Tra le mancanze del lavoratore rientra qualsiasi inosservanza di doveri
La Cassazione si è espressa su un caso di licenziamento disciplinare: il grado di gravità della condotta rileva anche per le sanzioni conservative
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22593/2025, si è pronunciata in merito a un caso particolare di licenziamento disciplinare, decidendo in senso opposto rispetto ai giudici dell’appello.
Il lavoratore, prima di iniziare il turno, aveva posto in essere atti vandalici sull’auto di un collega nel parcheggio aziendale, sputandoci sopra e colpendo con un calcio lo specchietto anteriore sinistro della vettura, che poi provvedeva a staccare e a portare via. Per tale condotta, il dipendente era stato licenziato.
Dopo che in sede d’appello era stata rigettata l’impugnazione del licenziamento, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondati i motivi di ricorso proposti dal dipendente.
La Corte d’Appello, in particolare, aveva escluso che la condotta sopra indicata fosse riconducibile, come invece statuito in primo grado, all’ipotesi descritta dalla norma del contratto collettivo applicato dall’azienda sulle sanzioni conservative, la quale faceva riferimento alle “mancanze” del lavoratore, interpretando questa espressione come esclusivamente riconducibile a condotte di tipo omissivo.
La disposizione in questione è l’art. 53 lettera h) del CCNL Gomma Plastica – Industria, che prevede l’applicazione del provvedimento della multa e della sospensione per il lavoratore che “in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene”.
Per i giudici di secondo grado, quindi, non era applicabile una sanzione conservativa, ma il licenziamento.
I giudici di legittimità non sono tuttavia stati d’accordo con l’indicata interpretazione della espressione “mancanze”, evidenziando come semanticamente tale termine includa qualsiasi inosservanza di doveri, e possa dunque includere condotte di tipo omissivo così come condotte di tipo commissivo.
Ciò è tanto più vero in riferimento al CCNL applicato dall’azienda nel caso di specie, in cui all’art. 54, sul licenziamento per mancanze, viene prevista l’indicata sanzione espulsiva anche per comportamenti senza dubbio attivi, come, ad esempio, il furto o il danneggiamento volontario al materiale dell’azienda (lettera g), o il trafugamento di schede, disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione (lettera h), o il diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto in stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale (lettera i).
Per i giudici di secondo grado, inoltre, poiché l’art. 54 del CCNL prevede l’intimazione del licenziamento senza preavviso in caso di gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o quando il lavoratore provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, il carattere della gravità delle condotte previste, rispettivamente, dall’art. 53 – sulle sanzioni conservative – e da tale articolo – sul licenziamento per mancanze – avrebbe costituito il relativo discrimen, connotando solo quelle atte a essere punite con il licenziamento.
La Cassazione, nell’ordinanza in esame, sottolinea, invece, come il grado di gravità rilevi anche per le sanzioni conservative, facendo propendere per l’applicazione della multa piuttosto che della sospensione, ribaltando anche sotto questo profilo la decisione di secondo grado.
Del resto, nel caso di specie, la condotta era stata posta in essere dal lavoratore prima dell’inizio del turno, e quindi fuori dall’orario lavorativo seppur all’interno delle pertinenze aziendali (nel parcheggio), rimanendo così estranea al perimetro delineato dall’art. 54 del CCNL come sopra descritto.
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