Dal 24 luglio possibile il congedo di paternità obbligatorio per la madre intenzionale
Deve risultare genitore nei registri di stato civile o a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento
Con il messaggio n. 2450 di ieri, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti a seguito della pubblicazione della sentenza n. 115/2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del DLgs. 151/2001, inserito dall’art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 105/2022, per violazione dell’art. 3 Cost. nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile (si veda “La madre intenzionale ha diritto al congedo obbligatorio di paternità” del 22 luglio 2025).
L’Istituto, con l’indicato messaggio, ha pertanto chiarito che, per effetto di tale pronuncia, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile ha diritto di fruire del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (pari a 20 giorni in caso di parto plurimo) non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa, secondo le modalità indicate dal citato art. 27-bis e le istruzioni fornite al § 2 della circ. INPS n. 122/2022 (si veda “Congedo parentale anche per il padre lavoratore autonomo” del 29 ottobre 2022).
Requisito fondamentale è quindi che la lavoratrice madre intenzionale – vale a dire la donna che non ha partorito – risulti genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.
In considerazione del fatto che gli effetti della pronuncia n. 115/2025 decorrono dal 24 luglio scorso, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’INPS evidenzia che è da tale data che la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio, nel rispetto degli adempimenti richiesti.
L’astensione, si ricorda, può avvenire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
Ai fini della fruizione, la madre intenzionale dovrà comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Se l’indennità non venga anticipata dal datore di lavoro, e quindi in caso di pagamento diretto, la domanda va presentata direttamente all’INPS. Le madri intenzionali lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni devono invece presentare domanda al proprio datore di lavoro, non avendo l’Istituto competenza per i dipendenti di pubbliche amministrazioni.
Si ricorda che durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.
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