Comportamenti formalmente leciti in certi casi possono essere considerati «atti fraudolenti»
La cessione al figlio quasi per intero della quota di partecipazione nella società immobiliare della famiglia può costituire atto fraudolento idoneo a rendere difficoltosa la procedura di riscossione coattiva del debito. Ciò può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000) laddove risulti che sia già stato notificato un accertamento dell’Erario e che l’originario contribuente ha mantenuto l’amministrazione della società e una quota pari all’uno percento della stessa.
Così la sentenza n. 29943, depositata ieri dalla Corte di Cassazione penale, ha confermato la condanna per il reato citato ricordando che anche comportamenti formalmente leciti possono essere considerati “atti fraudolenti” se rappresentano uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione da parte dell’Erario. Rilevano tra i possibili indicatori della fraudolenza la prova dell’eventuale compiacenza degli acquirenti e la congruità del prezzo pagato (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 12213/2018).
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