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Sabato, 30 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

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La denuncia al Tribunale è rimedio residuale e da applicare con la business judgement rule

/ REDAZIONE

Sabato, 30 agosto 2025

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Il Tribunale di Milano, nel provvedimento del 17 ottobre 2024, ha precisato che, nel contesto di una denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., al fine di stabilire se ci si trovi innanzi a una ’’grave irregolarità” nella gestione, occorre verificare, facendo applicazione della c.d. business judgement rule, se l’attività gestoria allegata sia irrazionale e dannosa per la società.

Si tratta di una valutazione da condurre necessariamente ex ante, non potendosi affermare l’irragionevolezza di una decisione dell’amministratore per il solo fatto che essa si sia rivelata, ex post, economicamente svantaggiosa per la società.
Ove l’amministratore non rilevi tempestivamente una causa di scioglimento della società, è responsabile degli eventuali danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Tale inerzia – nella specie neppure denunciata – non è in sé determinante ai fini dell’accoglimento del rimedio di cui all’art. 2409 c.c., che è misura residuale rispetto ad altri strumenti tipici previsti dal legislatore. Rispetto all’inadempimento in questione, in particolare, il rimedio azionabile direttamente dal socio ricorrente è quello dell’art. 2485 comma 2 c.c., ai sensi del quale, quando gli amministratori omettono di accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento, vi provvede il Tribunale su istanza di singoli soci, di altri amministratori o dei sindaci.

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