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LAVORO & PREVIDENZA

Dichiarazione obbligatoria all’ENPCL entro il 30 settembre

Entro fine mese anche il versamento, tra gli altri, della terza rata del contributo minimo soggettivo, di quello integrativo minimo e di maternità

/ Daniele SILVESTRO

Martedì, 23 settembre 2025

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Tutti i consulenti del lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d’anno all’Albo professionale, devono comunicare all’ENPCL l’ammontare del reddito professionale e del volume d’affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell’anno precedente, nonché versare il contributo soggettivo e il contributo integrativo.

La comunicazione deve essere effettuata anche:
- in caso di assenza di reddito professionale, volume d’affari o di partita IVA;
- nel caso in cui la dichiarazione fiscale non sia stata ancora presentata (oppure non sia dovuta);
- dal consulente del lavoro che si è cancellato nell’anno precedente (quindi nel corso del 2024), limitatamente alla denuncia compensi (volume d’affari) e al relativo pagamento del contributo integrativo minimo.

Per l’anno 2025, la scadenza per la presentazione all’ENPACL della dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2024 è stabilita al 30 settembre 2025.
La comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’ENPACL al consulente del lavoro, reperibile all’interno dei “Servizi Enpacl on line”.
Mediante la procedura on line l’iscritto viene guidato nella presentazione della dichiarazione obbligatoria, così da evitare o ridurre il rischio di errori e/o omissioni.

Più nel dettaglio, il consulente del lavoro dovrà effettuare l’accesso all’interno della propria area riservata del sito dell’ENPACL ed entrare nella sezione “Dichiarazione obbligatoria 2025”, iniziando così la compilazione guidata. Il consulente del lavoro dovrà quindi selezionare la categoria di appartenenza e il regime fiscale applicato (ad esempio, il regime forfetario ex L. 190/2014) e inserire poi i dati richiesti.

Una volta trasmessa, il sistema rilascia un’apposita ricevuta dell’adempimento svolto.
Mediante la procedura con cui viene effettuata la presentazione della dichiarazione in argomento viene determinato il contributo soggettivo e il contributo integrativo, dovuti in eccedenza a quello minimo.
Mentre il primo viene calcolato applicando l’aliquota del 12% al reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell’anno 2024 (ovvero al 6% se il consulente beneficia dell’agevolazione per neo iscritti o pensionati), il contributo integrativo è pari al 4% di tutti i compensi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA.

In merito, si vuole ricordare che per il 2025, sono stati fissati nelle seguenti misure:
- 2.494 euro (1.247 euro nella misura ridotta) il contributo soggettivo minimo;
- 362 euro il contributo integrativo minimo;
- 40,45 euro il contributo di maternità.

Inoltre, come evidenziato dallo stesso ENPACL, l’adesione al concordato preventivo biennale non comporta alcuna modifica agli obblighi contributivi per gli iscritti. In particolare, la contribuzione soggettiva dovuta per gli anni oggetto di concordato dovrà essere calcolata e versata sulla base del reddito professionale effettivamente prodotto nell’anno precedente.

Quanto alle scadenze, la contribuzione soggettiva minima deve essere versata in quattro rate durante l’anno; le prime due sono già scadute (30 aprile 2025 la prima rata e 30 giugno 2025 la seconda rata), restano quindi da versare la terza rata, il 30 settembre 2025, e la quarta rata, 30 novembre 2025.

Invece, il contributo minimo integrativo dovrà essere versato in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2025.
Sempre entro il 30 settembre 2025 dovrà essere versato, in unica soluzione, il contributo di maternità.
La contribuzione soggettiva e integrativa eccedente il minimale potrà essere versata in unica soluzione entro il 30 settembre 2025 oppure in un massimo di quattro rate aventi scadenza il:
- 30 settembre, la prima;
- 31 ottobre, la seconda;
- 30 novembre, la terza;
- 16 dicembre, la quarta.

La modalità – unica soluzione o rate – e il numero di rate dovrà essere deciso dal consulente del lavoro in sede di presentazione della dichiarazione obbligatoria.
Per il pagamento della contribuzione soggettiva e integrativa (nonché per il contributo di maternità) è possibile utilizzare il sistema di pagamento elettronico “pagoPA” o, in alternativa, il modello F24.

Si ricorda, infine, che in sede di dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale è possibile effettuare la ripartizione di quanto versato a titolo di acconto fino al 20 agosto 2025. In particolare, il consulente del lavoro che abbia effettuato versamenti in acconto dovrà decidere entro il 30 settembre 2025 a che titolo imputare dette anticipazioni.

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