Detraibile l’IVA sugli acquisti inerenti all’attività liquidatoria della società
Con la messa in liquidazione torna applicabile il regime impositivo ordinario
La liquidazione volontaria costituisce l’ultima fase della vita di una società, ma “resta pur sempre parte dell’attività di impresa”. Mutano, in sostanza, le finalità delle operazioni poste in essere dal soggetto passivo, che non riguardano più la gestione corrente, ma quella liquidatoria.
Ne discende la possibilità di esercitare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, anche nell’ipotesi in cui l’attività ordinariamente esercitata fosse stata riconducibile a quelle esenti di cui all’art. 10 del DPR 633/72.
Sono questi, in sintesi, i principi contenuti nella risposta a interpello n. 251, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
L’istanza era stata presentata da una società (alfa srl) esercente attività esenti da imposta, la quale, nel luglio 2021, era stata posta in liquidazione per conseguimento dell’oggetto sociale, in ragione della cessazione di due rami d’azienda. Detta liquidazione era ancora in corso per via di alcuni contenziosi pendenti in Commissione tributaria per debiti erariali (con successiva estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata ex L. 197/2022) e del procedimento di recupero di crediti insoluti.
In considerazione dell’assistenza legale ricevuta, Alfa avrebbe inteso esercitare la detrazione dell’IVA assolta sulle fatture passive dei professionisti, di importo considerevole.
L’Agenzia preliminarmente ricorda che tra i principi generali che governano la detrazione (art. 167 e seguenti e art. 178 della direttiva 2006/112/Ce, nonché art. 19 del DPR 633/72), vi è quello dell’inerenza dell’acquisto del bene o servizio “rispetto alle operazioni imponibili a IVA effettuate dal soggetto passivo” (circ. Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2018 n. 1).
Il diritto non è, in linea di principio, precluso nella fase liquidatoria, che resta pur sempre una parte dell’attività dell’impresa (risposta a interpello 22 dicembre 2021 n. 851).
Come rilevato dalla Corte di Giustizia Ue, pur nel contesto di una procedura concorsuale, il semplice fatto che l’avvio di tale procedura modifichi la finalità delle operazioni del soggetto passivo – che non comprendono più la gestione corrente, ma riguardano esclusivamente la sua liquidazione – “non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate nell’ambito di tale impresa” (Corte di Giustizia Ue 3 giugno 2021 causa C-182/20, citata nella risposta a interpello n. 851/2021).
Assumendo, quindi, il presupposto che le operazioni poste in essere nella fase di liquidazione possano rientrare nel perimetro delle attività imprenditoriali – “sempre che”, puntualizza l’Agenzia, siano “finalizzate al realizzo del patrimonio aziendale” e siano svolte “in un lasso di tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di liquidazione” (risposta a interpello n. 851/2021) – non può negarsi il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti effettuati nell’ambito della fase liquidatoria.
Con riguardo, poi, al fatto che la società, prima della messa in liquidazione, esercitasse un’attività esente ex art. 10 del DPR 633/72, l’Amministrazione finanziaria richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur se riferito alle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
La Cassazione ricorda che tale procedura comporta “la cessazione dell’attività (esente) esercitata dalla società nel periodo in cui era in bonis”; torna quindi ad essere applicabile “l’ordinario regime impositivo” che consente la detraibilità dell’IVA (si vedano, tra le altre, Cass. n. 12444/2011 e Cass. n. 9464/2018, ma anche, più recentemente, Cass. n. 3875/2025).
Ciò premesso, anche nella fase liquidatoria la detrazione dell’IVA spetta solo in presenza dei requisiti di inerenza e afferenza dei beni e servizi acquistati rispetto all’attività (non esente).
Nel caso di specie, l’Agenzia riconosce che le prestazioni professionali volte al recupero dei crediti e all’assistenza legale nel contenzioso tributario posseggono tali requisiti.
Sebbene si riferiscano, in alcuni casi, a vicende precedenti la messa in liquidazione, sia le prestazioni volte alla definizione di rapporti pendenti, che quelle relative al recupero crediti possono ritenersi propedeutiche e strumentali alla fase liquidatoria.
Infine, con riguardo al recupero dell’IVA detraibile per le annualità successive alla liquidazione (2021 e seguenti), l’Agenzia ricorda che è possibile presentare una dichiarazione integrativa (ex art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98), in presenza dei presupposti di legge, così come chiariti nella circolare n. 1/2018 e nella prassi più recente (si vedano, in questo senso, anche se non esplicitamente citate dall’Amministrazione finanziaria, le risposte a interpello n. 115/2025 e n. 479/2023, che hanno suscitato qualche riflessione fra gli addetti ai lavori; si veda “L’annotazione della fattura ai fini della detrazione IVA è obbligo solo formale” del 17 settembre 2025).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41