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LAVORO & PREVIDENZA

Il committente può rispondere per gli infortuni anche se manca l’ingerenza

Da verificare l’adempimento degli obblighi ex art. 26 del DLgs. 81/2008 e, in caso di inadempimento, la relativa incidenza sull’eziologia del sinistro

/ Giada GIANOLA

Martedì, 30 settembre 2025

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Il committente, che affidi lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice nell’ambito della propria azienda nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della medesima, è tenuto, ove abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, all’adempimento degli specifici obblighi imposti dall’art. 26 del DLgs. 81/2008 e, in caso di inadempimento, può essere ritenuto responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell’impresa appaltatrice, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull’attività di quest’ultima.
Questo principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11918/2025 e successivamente ribadito con la sentenza n. 25113/2025.

Le norme che vengono qui in rilievo sono l’art. 2087 c.c. e l’art. 26 del DLgs. 81/2008. Ai sensi della citata norma del codice civile, il datore di lavoro, nell’esercizio dell’impresa, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
L’art. 26 del DLgs. 81/2008 dispone invece una serie di obblighi specifici connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, prevedendo anche la responsabilità solidale del committente per i danni per i quali il lavoratore (dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore) non risulti indennizzato dall’INAIL, con l’eccezione per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Come si evince dalla lettura delle citate pronunce, secondo un primo orientamento della giurisprudenza il committente doveva considerarsi responsabile per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare la sicurezza dei prestatori di lavoro solo ove lo stesso si fosse reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto e si fosse riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire, non potendosi configurare una responsabilità del committente in re ipsa (cfr. Cass. nn. 33365/2021 e 11311/2017).

La giurisprudenza più recente ha però affermato che, ai fini della esclusione della responsabilità del committente, non è sufficiente la mancata ingerenza nell’esecuzione o nell’organizzazione dell’attività appaltata, ciò in virtù degli specifichi obblighi imposti dal DLgs. 81/2008 (cfr. Cass. n. 29157/2024).
In particolare, l’art. 26 del citato DLgs. prevede per “il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”, una serie di obblighi, tra cui: la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici; la fornitura alle medesime di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta; la cooperazione per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, con informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Con le sentenze nn. 11918/2025 e 25113/2025 la Suprema Corte è pertanto giunta ad affermare che in caso di infortunio subito dai lavoratori delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, ai fini dell’accertamento della responsabilità del committente, occorre preliminarmente verificare l’adempimento da parte sua degli obblighi specifici previsti dall’art. 26 del DLgs. 81/2008 e, in caso di inadempimento, verificare in concreto la relativa incidenza causale sulla eziologia del sinistro occorso, senza limitarsi a riscontrare il difetto di “ingerenza” nell’attività dell’impresa appaltatrice.

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