Nel modello 770 il credito derivante dal riconoscimento del bonus Natale
L’importo deve essere inserito nella casella n. 7 del rigo SX1
Il 31 ottobre 2025 scade il termine per presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2025, relativo al periodo d’imposta 2024, approvato con il provvedimento 24 febbraio 2025 n. 75896 assieme alle istruzioni per la compilazione.
Tramite il modello 770/2025 i sostituti di imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.
Nello specifico, i sostituti di imposta tenuti a presentare il modello 770 sono coloro che hanno corrisposto nell’anno precedente somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e altri redditi, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi.
Sono tenuti alla trasmissione del modello 770/2025 anche i sostituti di imposta che si avvalgono, per il periodo di imposta 2025, della nuova modalità di comunicazione dei dati aggiuntivi relativi a ritenute e trattenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo mediante il nuovo “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (alternativo al modello 770). Gli effetti dell’utilizzo della nuova modalità di comunicazione si avranno infatti a partire dal modello 770/2026 (relativo al periodo di imposta 2025).
Una delle principali novità del modello 770/2025 riguarda il quadro SX, relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 e dell’art. 15 del DLgs. 175/2014. In particolare, il rigo SX1 accoglie il credito derivante dall’erogazione dell’indennità una tantum di importo massimo di 100 euro (c.d. “bonus Natale”) introdotta, per il solo 2024, dall’art. 2-bis del DL 113/2024 in favore dei lavoratori dipendenti con:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024;
- imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR;
- almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
L’indennità una tantum non spettava al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, era beneficiario della stessa indennità.
In particolare, il credito maturato per effetto della corresponsione del bonus Natale da parte del datore di lavoro (sostituto d’imposta) al dipendente, insieme alla tredicesima mensilità, deve essere riportato nella casella n. 7 del rigo SX1 (denominata “Indennità tredicesima mensilità”). Tale importo corrisponde alla somma indicata nel campo 723 delle Certificazioni Uniche 2025 trasmesse.
In merito, si evidenzia che in tale punto non deve essere inserito il bonus Natale fruito dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730/2025 o modello REDDITI PF 2025).
Per effetto dell’introduzione della casella relativa al bonus Natale, il campo denominato “Credito utilizzato in F24” viene spostato nella casella n. 8.
Viene invece confermata la casella n. 6 del rigo SX1, relativa al trattamento integrativo speciale, come previsto per lo scorso anno dall’art. 1 commi 21-25 della L. 213/2023. Per effetto di tale disposizione, il sostituto d’imposta ha riconosciuto una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi, ai lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91, e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, titolari di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro. Per il riconoscimento di tale somma, le prestazioni dovevano riferirsi al periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.
In questo caso, il sostituto di imposta deve indicare nella casella n. 6 il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale nel turismo; l’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle Certificazioni Uniche 2025 trasmesse.
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