ACCEDI
Venerdì, 12 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Progettazione di edifici con aliquota IVA ridotta a specifiche condizioni

IVA al 10% solo se la prestazione rientra nel rapporto contrattuale relativo alla costruzione

/ Emanuele GRECO

Venerdì, 12 dicembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la risposta a interpello n. 309, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la prestazione di progettazione relativa a un edificio può fruire dell’aliquota IVA del 10% solo se resa nell’ambito di un contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera.

Se la prestazione di progettazione dell’edificio è resa in via autonoma, per effetto di uno specifico rapporto contrattuale, si applica l’aliquota ordinaria.

Il caso esaminato nella risposta a interpello n. 309 attiene alla progettazione e costruzione di un nuovo centro di ricerca, il quale sarà destinato, per l’intero periodo annuale, alla formazione dei dottorandi e dei tirocinanti, in convenzione con diverse università italiane, e, per alcune giornate annue, all’attività didattica verso le scuole del territorio e il settore agricolo.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, la struttura appena descritta può essere ricondotta all’ambito applicativo dell’art. 1 della L. 659/61, nel quale figurano gli edifici assimilati alle case di abitazione non “di lusso” ex art. 13 della L. 408/49 (c.d. edifici “Tupini”), ossia quelli indicati dall’art. 2 comma 2 del RDL 1094/38, ossia scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili.

È importante osservare che la locuzione “e simili”, appena citata, rende l’applicabilità della disposizione non tassativa. Lo aveva già indicato la C.M. 17 aprile 1981 n. 14, includendo anche gli immobili, diversi da quelli espressamente individuati dal RDL 1094/38, aventi “finalità analoghe e comunque destinati a ospitare collettività”. Il punto è stato, quindi, ribadito nella C.M. 2 marzo 1994 n. 1/E e nella risposta a interpello n. 309/2025.

Per tali edifici, l’aliquota IVA applicabile è quella del 10%, essendo prevista sia per le cessioni dei medesimi (n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72), sia per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratto di appalto, relativi alla costruzione (n. 127-septies), nonché per i beni finiti forniti per la realizzazione (n. 127-sexies).

Nel caso di specie, l’assimilazione agli immobili di cui alla L. 659/91 avveniva sulla base del fatto che la struttura oggetto di costruzione era destinata alle attività di ricerca e a quelle didattiche e di formazione.
La citata C.M. n. 1/94 aveva chiarito che l’aliquota agevolata in parola si estende “anche a edifici che, pure se non sono precipuamente destinati a ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza”, intendendo il legislatore sostenere “le finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso l’attività svolta negli immobili”. Sul medesimo punto, si sono espresse anche le R.M. n. 57/96, n. 147/97 e n. 291/2007.

È, peraltro, specificato che l’esercizio di attività volte alle finalità di interesse collettivo deve trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell’immobile quali risultano al momento di effettuazione dell’operazione. Nel caso in esame, all’istanza di interpello, era allegata una nota protocollata concernente l’attestazione, da parte del direttore del Centro di ricerca, dell’attività formativa e didattica che verrà svolta presso l’immobile in costruzione.
L’Agenzia precisa che l’edificio in questione dovrà rendersi, sul piano di fatto, effettivamente destinato al perseguimento delle finalità di interesse collettivo, vale a dire che l’immobile dovrà essere in concreto utilizzato per l’attività didattica ed essa non dovrà risultare marginale rispetto all’attività di ricerca eseguita nel medesimo edificio.

Per quanto concerne le prestazioni di progettazione, riferite alla costruzione del nuovo centro di ricerca, l’Agenzia delle Entrate (riprendendo i chiarimenti forniti nella R.M. n. 168/99 e nella risposta a interpello n. 53/2021) afferma che esse:
- beneficiano dell’aliquota IVA del 10%, nel caso in cui siano effettuate in dipendenza dell’unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera;
- sono soggette ad aliquota ordinaria, qualora siano rese in via autonoma rispetto alla prestazione di costruzione.

Necessario un unico contratto di appalto

In linea di principio, i servizi relativi alla progettazione dell’edificio non sono assoggettati ad IVA con aliquota ridotta (ris. Agenzia delle Entrate n. 52/2008), salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un “unico contratto di appalto”, il quale, a sua volta, beneficia dell’aliquota del 10%, ai sensi della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Pertanto, solo laddove il servizio di progettazione rientri nel medesimo rapporto contrattuale relativo alla realizzazione del centro di ricerca, potrà fruire dell’aliquota ridotta.

Diversamente, se la progettazione è oggetto di uno specifico contratto, si applicherà l’aliquota ordinaria, in quanto prestazione resa in via autonoma rispetto alla realizzazione dell’edificio.

TORNA SU