Contributi di assistenza sanitaria non imponibili in assenza di rapporto di lavoro
Per la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente non rileva tale possibile assenza alla data di decorrenza della copertura assicurativa
Con la risposta a consulenza giuridica n. 2 pubblicata ieri, 26 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati a un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, dal datore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro, anche se alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza il rapporto di lavoro non è più attivo.
Si ricorda che l’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, tra gli altri, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015 o di regolamento aziendale, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il DM 31 marzo 2008, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro annui.
Il caso di specie riguarda l’istituzione – in sede di rinnovo del CCNL (settore industria) – di un sistema di assistenza sanitaria integrativa destinato alla generalità dei lavoratori cui si applica tale contratto. In particolare:
- il datore di lavoro effettua un versamento in favore di un ente iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che operano secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti e con esclusiva finalità assistenziale e il contributo corrisposto è previsto da un CCNL sottoscritto dalle associazioni comparativamente più rappresentative;
- per poter fruire di questo versamento in un determinato anno occorre la sussistenza di un rapporto di lavoro e il raggiungimento di una quota minima di giorni di lavoro (c.d. “durata-soglia”).
Solo in tale caso verrebbe riconosciuto il diritto all’iscrizione per l’intero anno successivo alla cassa sanitaria.
Tuttavia, una particolarità del settore è rappresentata dall’avvicendamento tra periodi in cui il lavoratore è contrattualmente alle dipendenze del datore di lavoro e periodi di riposo nei quali il rapporto di lavoro si estingue (con corresponsione del TFR e delle altre competenze maturate).
Tale alternanza può comportare la circostanza che la copertura assicurativa, che ha effetto nell’anno successivo rispetto al versamento del contributo, decorra per un periodo nel quale il lavoratore potrebbe non essere più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e conseguentemente copra periodi diversi da quelli di durata del rapporto di lavoro che ha comportato il pagamento del premio (il quale viene versato nel mese in cui il lavoratore ha maturato l’accesso alla copertura, in base alla suddetta “durata-soglia”).
Secondo l’Agenzia, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, non è rilevante la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza. L’agevolazione trova infatti applicazione se i contributi di assistenza sanitaria sono versati – in conformità a disposizioni di CCNL – dal datore di lavoro (o dal lavoratore), in costanza di rapporto di lavoro, a un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
Resta fermo che l’importo massimo annuo che può non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente è di 3.615,20 euro, considerando anche eventuali altri contributi di assistenza sanitaria integrativa versati direttamente dal lavoratore e deducibili dal suo reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. e-ter) del TUIR.
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