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La definizione dei tributi locali non prevede la sospensione del processo

Il Ministero dell’Economia e delle finanze rigetta la tesi dell’IFEL, escludendo la possibilità di fare riferimento alla previgente disciplina

/ Lorenzo MAGRO

Venerdì, 13 febbraio 2026

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In occasione della Videoconferenza del 5 febbraio 2026, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito alla definizione agevolata dei tributi locali, introdotta in via strutturale dall’art. 1 commi 102 – 110 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Giova ricordare che tali disposizioni non recano una disciplina di dettaglio, ma si limitano a definire i principi ed i limiti entro cui Regioni ed enti locali, nell’ambito della propria autonomia ordinamentale, possono stabilire la disciplina di riferimento delle definizioni agevolate, individuando i tributi di propria competenza interessati e disponendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate.

Viene peraltro riconosciuta, a favore di Regioni ed enti locali, la facoltà di deliberare la definizione dei tributi per cui sono già in corso procedure di accertamento o per i quali risultano già instaurati dei contenziosi tributari.
Le disposizioni dell’art. 1 commi 102 e seguenti della L. 199/2025 nulla prevedono, tuttavia, con riguardo all’eventuale sospensione ed estinzione dei contenziosi pendenti, a seguito della domanda di definizione agevolata dei tributi locali.

Va anzitutto richiamato che i regolamenti comunali (così come le leggi regionali) non possono disciplinare autonomamente sulla sospensione ed estinzione dei processi, tenuto conto che la materia processuale è riservata alla competenza legislativa statale ex art. 117 comma 1 lett. l) della Costituzione.

In merito alla questione, il Ministero dell’Economia e delle finanze, con la risposta resa durante la Videoconferenza del 5 febbraio 2026, si è discostato dalla posizione interpretativa espressa invece dall’IFEL con la nota del 27 gennaio 2026 (si veda “Definizione agevolata dei tributi locali con ampia discrezionalità degli enti” del 4 febbraio 2026).

Secondo il chiarimento ministeriale, infatti, con riferimento alle liti pendenti relative ai tributi locali per cui viene presentata la domanda di definizione agevolata ex art. 1 commi 102 ss. della L. 199/2025, non è consentito applicare la previgente disciplina di definizione dei tributi locali recata dall’art. 13 della L. 289/2002.

In particolare, viene richiamato il comma 110 dell’art. 1 della L. 199/2025, che ha disposto l’abrogazione dell’art. 13 della L. 289/2002 “limitatamente alla facoltà prevista per le Regioni, le Province e i Comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi”.

Secondo l’interpretazione ministeriale, da una lettura sistematica dei commi 102 - 110 dell’art. 1 della L. 199/2025 emergerebbe che l’intento del legislatore, nell’introdurre tali disposizioni, è stato quello di mantenere in vigore l’art. 13 della L. 289/20025 solo con riguardo alla definizione agevolata del diritto camerale annuale, in forza del rinvio all’art. 5-quater del DL 282/2002.

Al di fuori della definizione del tributo camerale, tuttavia, secondo il Ministero dell’Economia e delle finanze l’abrogazione disposta dall’art. 1 comma 110 della L. 199/2025 deve intendersi finalizzata a superare tout court la previgente disciplina della definizione dei tributi locali ex art. 13 della L. 289/2002, incluse le previsioni del secondo comma sulla sospensione e interruzione del processo.

Il chiarimento ministeriale rileva dunque che la disciplina della definizione agevolata dei tributi locali attualmente recata dall’art. 1 commi 102 ss. della L. 199/2025 non contiene alcuna previsione in merito alla sospensione dei giudizi sui tributi oggetto di definizione; il Ministero aggiunge tuttavia che potrebbe prospettarsi un apposito intervento normativo per un’integrazione della disciplina sul punto.

Definibile la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti

Un altro rilevante chiarimento ministeriale reso durante la Videoconferenza del 5 febbraio riguarda l’ambito applicativo della definizione agevolata dei tributi locali. Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha infatti riconosciuto che può essere oggetto di definizione agevolata (laddove previsto dalla delibera del Comune) anche la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (istituita dal Comune in luogo della TARI), ancorché detta tariffa sia applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti ex art. 1 comma 668 della L. 147/2013. Anche con riguardo alla tariffa corrispettiva il Comune resta infatti l’ente “impositore”, in senso lato, in quanto chiamato ad approvare i piani economico-finanziari (PEF) della gestione dei rifiuti e a deliberare le tariffe e le agevolazioni applicabili sul proprio territorio.

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