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Esenzione da revocatoria estendibile all’azione ordinaria

L’eccezione non può essere rilevata d’ufficio

/ Francesco DIANA

Venerdì, 13 febbraio 2026

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A seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale, il liquidatore è chiamato a verificare che il debitore, nel periodo antecedente e anche successivo, non abbia realizzato atti pregiudizievoli per i creditori.
Il pregiudizio, in particolare, può essere determinato sia da una modifica quantitativa del patrimonio, sia da una sua variazione qualitativa, ove l’operazione compiuta dal debitore violi la par condicio creditorum.

In tal senso, sono inefficaci gli atti a titolo gratuito disposti dal debitore successivamente al deposito della domanda a cui è seguita l’apertura della liquidazione ovvero nei due anni antecedenti (art. 163 comma 1 del Dlgs. 14/2019); costituiscono un’eccezione i regali d’uso (es. liberalità in occasioni di ricorrenze) e le donazioni compiute per dovere morale o per pubblica utilità.
Analogamente sono privi di effetto i pagamenti di crediti scaduti il giorno dell’apertura della liquidazione giudiziale ovvero successivamente; stessa sorte per il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, anche se eseguiti nell’anno anteriore alla dichiarazione (art. 164 commi 1 e 2 del DLgs. 14/2019).

Vi sono poi gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie che sono ugualmente oggetto di revocatoria a condizione che il liquidatore dimostri la conoscenza dello stato di insolvenza della controparte (art. 166 del DLgs. 14/2019); il periodo di retrodatazione, per questi, varia dai sei mesi all’anno anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Oltre queste fattispecie, il liquidatore ha la possibilità di agire per ottenere l’inefficacia di qualunque altro atto compiuto dal debitore tale da arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie, attraverso l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria (art. 165 del DLgs. 14/2019).
In tal caso, è necessario che si dimostri non solo il pregiudizio causato dall’atto compiuto dal debitore (c.d. eventus damni), ma anche la sua consapevolezza nel voler arrecare un danno (c.d. consilium fraudis).

Esistono alcuni atti, tuttavia, che sebbene astrattamente pregiudizievoli, sono esentati da possibile azione revocatoria per espressa previsione dell’art. 166 comma 3 del DLgs. 14/2019.
Tali esenzioni possono essere applicate anche nell’ambito dell’azione revocatoria ordinaria esperita dal liquidatore ex art. 165 del DLgs. 14/2019 e/o dallo stesso proseguita, ove già promossa dal singolo creditore ai sensi dell’art. 2901 c.c. (Cass. 20 maggio 2025 n. 13405).

La deroga alla regola generale di revocabilità degli atti riguarda anche la fattispecie di cui all’art. 166 comma 3 lett. c) del DLgs. 14/2019, esentando da revoca le vendite e i preliminari di vendita che rispettino le condizioni ivi indicate.
In tal senso si è espressa la Cassazione con ordinanza dell’11 febbraio 2026 n. 3056.
L’estensione dell’esenzione degli atti all’azione revocatoria ordinaria pone anche un tema processuale in merito alla natura dell’eccezione e, di conseguenza, alla tempestività della sua allegazione.
In particolare, l’estensione delle fattispecie esenti da revocatoria si qualifica come una eccezione in senso stretto, con la conseguenza che la sua rilevazione è riservata alla parte, per espressa disposizione di legge.

Non è possibile, dunque, un rilievo d’ufficio da parte del giudice, spettando al convenuto allegare e provare l’esistenza dell’eccezione e, di contro, all’attore la sua inesistenza.
Ciò comporta che tali eccezioni (in senso stretto) debbano essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta ex art. 167 comma 2 c.p.c., soggiacendo al divieto dei nova in appello ex art. 345 comma 2 c.p.c.

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