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FISCO

Confisca illegittima per i beni del terzo in buona fede

Coinvolta una società proprietaria di un’autovettura concessa in leasing a un privato responsabile del contrabbando

/ Pier Paolo GHETTI e Ettore SBANDI

Venerdì, 13 febbraio 2026

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La confisca delle merci in contrabbando è illegittima se relativa a beni di proprietà di terzi in buona fede, circostanza che spetta a questi ultimi dimostrare. Confermando questo principio, con l’ordinanza n. 2812/2026 la Corte di Cassazione sancisce ancora l’inapplicabilità al terzo incolpevole delle disposizioni dell’art. 301 del precedente Testo unico delle leggi doganali n. 43/73 (TULD), oggi sostituito dal DLgs. n. 141/2024, il quale imponeva la confisca obbligatoria per le merci oggetto del reato.

Nel caso oggetto di giudizio, una società di diritto svizzero, proprietaria di un’autovettura concessa in locazione finanziaria a un privato resosi responsabile del contrabbando doganale della stessa autovettura, impugnava l’atto di contestazione e di confisca adottato da un ufficio doganale, perché avente a oggetto, appunto, un bene di sua proprietà e non del soggetto locatario dello stesso, che era l’effettivo contravventore.

La confisca era stata confermata legittima dai giudici di merito per due gradi di giudizio, essenzialmente perché l’autovettura non era mezzo di trasporto, ma era essa stessa l’oggetto del contrabbando contestato, sicché andava confiscata in applicazione del disposto dell’allora vigente art. 301 del TULD, non essendo consentita alcuna graduazione della sanzione, che per la norma è obbligatoria. In ogni caso, anche a voler considerare l’autovettura mezzo di trasporto, non era stata raggiunta la prova della assenza di colpa da parte della società appellante-noleggiatrice, che non aveva tempestivamente adottato tutte le precauzioni esigibili per la messa in sicurezza del veicolo.
Per i giudici di appello, “l’unica eccezione prevista dall’art. 301, comma 3, T.U.L.D. all’obbligatorietà della confisca si riferisce ai mezzi di trasporto di proprietà di terzi (e non alla merce contrabbandata) estranei al reato”, con la successiva precisazione che solo in questo caso assumeva rilevanza l’eventuale incolpevolezza del terzo proprietario del bene, nella specie insussistente in ragione del tardivo sollecito di pagamento delle rate di leasing.

Così operando, però, i giudici di merito non hanno dato il giusto riguardo alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 1/1997, per cui, se è vero che il contrabbando in genere è connotato da regole applicative particolarmente rigorose, deve escludersi, in ossequio al canone della personalità della responsabilità penale, che la misura della confisca obbligatoria possa addirittura investire la cosa appartenente al terzo estraneo al reato di contrabbando, quando questi dimostri di esserne divenuto proprietario senza violare alcun obbligo di diligenza, e quindi in buona fede, risultando altrimenti violato il citato canone.

Da ciò discende anche l’erroneità di un altro passaggio della sentenza dei giudici di appello, giacché, a prescindere da ogni considerazione sull’erronea rilevazione di un tardivo sollecito al pagamento dei ratei di leasing scaduti, la Corte ha ritenuto irragionevole che questa circostanza, che in verità rileva ai soli fini del rapporto contrattuale tra le parti coinvolte, costituisca prova della consapevolezza del proprietario del bene contrabbandato dell’illecito doganale commesso dal detentore di quel bene, per provare la quale occorrono per lo meno altri elementi indiziari che inducano a ritenere che il proprietario del bene sapesse o potesse ragionevolmente sapere dell’utilizzo che ne avrebbe fatto il detentore, e cioè che il bene sarebbe stato introdotto in un altro Stato, verificando la provenienza dei pagamenti dei ratei.

Interessante, poi, la chiosa dell’ordinanza per cui, nel caso di specie “è mancato anche l’accertamento dell’intervenuto pagamento delle imposte doganali che, per effetto dell’intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 93/2025, esclude applicazione della confisca”, fatto che conferma ormai la nuova posizione della giurisprudenza che predilige – finalmente – i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena a fattispecie in cui, di fatto, nonostante il debito tributario sia estinto, la confisca viene illegittimamente comunque disposta.

Quest’ultimo punto apre la strada a considerazioni pro futuro, per le definizioni difensive in caso di ipotesi analoghe e, parallelamente, con riferimento ai giudizi in corso, dove in vigenza del TULD si registra un difficilmente comprensibile doppio binario, in cui i beni confiscati, in caso di sola IVA pagata, sono restituiti al contravventore, mentre in caso di dazio e IVA gli stessi vengono mantenuti dall’Erario, nonostante le modifiche legislative, i principi di equità, ragionevolezza e proporzionalità che informano la giurisprudenza della Corte Costituzionale e il principio del favor rei accolto in materia dalla stessa autorità doganale (cfr. circ. n. 35/2025).

Infine, merita di essere segnalato un ulteriore tema riferito a all’art. 301 del TULD, sulla confisca obbligatoria, tuttavia non affrontato dall’ordinanza in commento, per cui esso è ancora spesso sub iudice perché applicato anche a ipotesi depenalizzate, nonostante la norma si riferisca alle sole ipotesi di contrabbando quale fatto reato.

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