IVA al 10% per i dispositivi medici classificati tra i medicamenti
Un dispositivo medico costituito da un composto spalmabile con funzione di medicazione per il trattamento di lesioni cutanee, classificato nell’ambito della voce 3004 della Nomenclatura Combinata, beneficia dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 61 di ieri.
Il citato n. 114) della Tabella prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta per i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, per le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.
Con una norma di interpretazione autentica (art. 1 comma 3 della L. 145/2018) il legislatore ha ricondotto a tale disposizione agevolativa anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.
Inoltre, come chiarito in numerose occasioni dalla stessa Agenzia delle Entrate, la citata norma di interpretazione autentica è riferita esclusivamente ai dispositivi medici riconducibili alla suddetta voce 3004.
Nel caso specifico, considerato il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane, che classifica il prodotto alla voce 3004 90 00, tra gli altri medicamenti per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto, l’Agenzia delle Entrate conclude che le relative cessioni sono soggette ad aliquota IVA del 10%.
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