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IMPRESA

Reati 231 in materia di intelligenza artificiale

Il nuovo reato presupposto includerebbe illecita diffusione di contenuti generati con l’IA e omessa adozione di misure di sicurezza

/ Maria Francesca ARTUSI

Giovedì, 18 giugno 2026

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Nell’ambito della responsabilità “231” si era in attesa di nuove disposizioni in materia di intelligenza artificiale.
Il 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due schemi in applicazione della legge delega 132/2025, uno dei quali volto all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2024/1689, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di IA per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

L’art. 24 della L. 132/2025 aveva, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (10 ottobre 2025), uno o più decreti legislativi anche per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale. In esso era stata espressamente richiesta la precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenesse conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti.

Peraltro, già la legge delega aveva avuto un parziale impatto sulla responsabilità delle imprese in quanto l’art. 26, dedicato alle disposizioni penali legate all’uso di sistemi di intelligenza artificiale, ha previsto specifiche circostanze aggravanti per i reati finanziari e di plagio che sono inclusi nel catalogo “231” (si veda “Nuovo reato di diffusione illecita di contenuti generati o alterati con sistemi di IA” del 30 settembre 2025).
La legge inoltre ha inserito nel codice penale un nuovo reato intitolato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” (art. 612-quater c.p.), volto a punire chi cagiona un danno ingiusto a una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Tale reato – come si dirà a breve – è destinato a divenire un reato presupposto anche per le persone giuridiche.

Nello schema ora approvato viene previsto l’inserimento di un ulteriore reato denominato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”. Il nuovo art. 437-bis c.p. dovrebbe dunque prevedere la reclusione da uno a cinque anni per chiunque – nella progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio – ometta misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero ometta misure di sorveglianza umana, qualora dal fatto derivi un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale. Se invece dal medesimo fatto deriva un pericolo concreto per l’incolumità pubblica o per la sicurezza dello Stato, la pena proposta è quella della reclusione da due a otto anni.

Inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi indicati sopra, alteri sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, qualora dal fatto derivi un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale, potrà essere punito con la reclusione da due a sei anni (aggravata da tre a dieci anni qualora dal fatto derivi un pericolo concreto per l’incolumità pubblica o per la sicurezza dello Stato). Se taluno di tali fatti sia commesso per colpa grave (e non dolosamente) la pena sarà ridotta da un terzo a un sesto.

Tale nuova fattispecie verrebbe inserita anche all’interno dei reati presupposto previsti per la responsabilità degli enti. La scelta sembrerebbe quella di non integrare la disposizione già esistente nel DLgs. 231/2001 dedicata ai reati informatici, ma inserire una nuova categoria a sé intitolata “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale” che diventerebbe il nuovo art. 25-vicies.
Lo schema di decreto propone di prevedere in tale norma l’applicazione della sanzione pecuniaria da seicento a mille quote proprio nel caso di commissione – nell’interesse o vantaggio dell’ente – delle condotte del descritto nuovo delitto di cui all’art. 437-bis c.p.

Inoltre, verrebbe prevista la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote in relazione al delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale previsto dal sopra citato art. 612-quater c.p.
In queste ipotesi, viene proposta anche l’applicazione all’ente: delle sanzioni interdittive della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9 comma 2 lett. b), c) d).

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