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FISCO

Indeducibile la svalutazione della partecipazione in società in concordato preventivo

Le minusvalenze divengono deducibili in sede di realizzo

/ Luisa CORSO

Giovedì, 18 giugno 2026

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L’ordinanza della Cassazione n. 20202 del 16 giugno 2026 affronta la questione relativa alla deducibilità della svalutazione di una partecipazione in una società ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Nel rigettare il ricorso della contribuente, i giudici evidenziano come non sia pertinente il richiamo all’art. 101 comma 5 del TUIR (in tema di perdite su crediti) operato nel ricorso prospettando un’interpretazione estensiva della norma, volta ad assimilare la svalutazione della partecipazione a una perdita su crediti, come tale deducibile.

In primo luogo, la Suprema Corte conferma il consolidato orientamento per cui l’applicazione analogica di norme fiscali di favore, quale quella sulla deducibilità delle perdite, è preclusa. Il caso in esame riguarda infatti un componente negativo emerso a seguito di un processo valutativo con riferimento al quale è espressamente prescritta l’indeducibilità (artt. 94 e 110 comma 1 lett. d) del TUIR).

Più in generale, in base all’art. 101 comma 1 del TUIR, le minusvalenze su partecipazioni divengono deducibili (sempreché si riferiscano a partecipazioni che non possiedono tutti i requisiti per la participation exemption) se derivano dalla cessione delle partecipazioni o dalle operazioni ad essa assimilate.

Al riguardo va rimarcato come in passato l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 7/2003 e ris. n. 420/2008) abbia fornito chiarimenti in merito alle operazioni equiparabili alle cessioni di partecipazioni, annoverando tra queste il fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) e la liquidazione volontaria della società partecipata.

Sotto il profilo temporale poi la circ. n. 7/2003 (§ 13) ha precisato che “le minusvalenze derivanti dal fallimento o dalla liquidazione volontaria della partecipata si considerano realizzate [...] al momento della chiusura della procedura di fallimento, ovvero alla chiusura della procedura di liquidazione volontaria della società partecipata”.

In adozione di tali principi era quindi possibile dedurre, per esclusione, che la svalutazione della partecipazione conseguente all’ammissione della partecipata alla procedura di concordato preventivo fosse indeducibile, in quanto non conseguente al realizzo della partecipazione ma alla mera valutazione.

Con riferimento a tale fattispecie, si giunge quindi ad un’impostazione divergente da quella adottata dall’art. 101 comma 5 del TUIR per le perdite su crediti, deducibili se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Al riguardo, va altresì segnalato che l’art. 13 comma 3 del DLgs. 147/2015 consente la deducibilità delle componenti negative su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali anche se queste sono iscritte a Conto economico tra le svalutazioni (B.10.d), e non tra le perdite (B.14).

Trattandosi di una norma interpretativa dell’art. 101 comma 5 del TUIR, anche in questo caso, non sarebbe però possibile alcuna applicazione estensiva.
Tornando al caso affrontato dalla Corte di Cassazione n. 20202/2026, in linea con la ricostruzione effettuata, quest’ultima ha stabilito l’illegittimità della svalutazione della partecipazione della società ammessa al concordato in quanto non si era, nel caso di specie, verificato alcun evento realizzativo.

Va peraltro osservato come la procedura di concordato preventivo non abbia necessariamente finalità liquidatorie potendo avere come esito il risanamento della società; tale circostanza rende inestensibili le conclusioni sopra richiamate.

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