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LAVORO & PREVIDENZA

Nullo il licenziamento deciso solo dall’IA

Secondo lo schema del decreto di adeguamento alla normativa europea ogni decisione definitiva deve essere «umana»

/ Luca MAMONE

Giovedì, 18 giugno 2026

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Nello schema di decreto legislativo in materia di intelligenza artificiale approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno scorso in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 2024/1689 (c.d. “AI Act”), sono presenti anche specifiche disposizioni in materia di lavoro, con particolare riferimento agli interventi di formazione e riqualificazione professionale, alla tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di IA, nonché in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Stando alla bozza circolata, l’art. 39 dello schema di DLgs. in questione richiede al Ministero del Lavoro di coordinare, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, della formazione continua e della riqualificazione professionale, le misure volte a sostenere l’adattamento del capitale umano all’introduzione e alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale.

Tali misure, si precisa, sono finalizzate a favorire l’occupabilità dei lavoratori, la transizione professionale, l’aggiornamento delle competenze e la prevenzione dei fenomeni di obsolescenza professionale, con particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti agli effetti della trasformazione tecnologica.

In particolare, al Ministero viene richiesto di assicurare il raccordo tra i percorsi formativi, i sistemi di certificazione delle competenze e i servizi per l’impiego, anche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali nazionali interoperabili, al fine di sostenere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Invece, una successiva disposizione, contenuta all’art. 41 dello schema di provvedimento in esame, prevede specifiche tutele per i lavoratori nell’ambito dei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale concernenti il rapporto di lavoro, collocandosi nell’alveo della normativa europea (regolamento (Ue) 2016/679 e regolamento (Ue) 2024/1689).

Nel dettaglio, si stabilisce che nei citati processi decisionali, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale sia tenuto ad assicurare che le decisioni relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformità all’art. 11 della L. 132/2025.

La disposizione in commento rafforza poi tale posizione stabilendo che la decisione definitiva sia in ogni caso riservata a una persona fisica, tenuta ad esercitare un potere effettivo e autonomo, e che l’eventuale licenziamento intimato in violazione di tale disposizione sia nullo.

Inoltre, si prevede che l’utilizzo dei sistemi di IA nei processi decisionali avvenga nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione, e che prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro assolva agli obblighi informativi previsti dall’art. 1-bis del DLgs. 152/97 nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Sul punto, la disposizione in esame riconosce al lavoratore il diritto di ottenere, a richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. In ogni caso, restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli artt. 13, 15 e 22 del regolamento (Ue) 2016/679.

Invece, con il successivo art. 42 dello schema di DLgs. in esame, si richiede al Ministero del Lavoro di assicurare il coordinamento delle misure volte a garantire che l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori stabiliti dal DLgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro).

Inoltre, si richiede al Ministero di promuovere l’utilizzo responsabile dei sistemi di IA anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del Lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti.

La norma in questione introduce poi alcuni adempimenti a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza in azienda.
Innanzitutto, si stabilisce che l’utilizzo di sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza vadano considerati nell’ambito della valutazione dei rischi ex art. 28 del DLgs. 81/2008.

Infine, si richiede ai datori di lavoro di assicurare ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate.

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