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Giovedì, 18 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Esenzione IVA limitata per i servizi relativi alla gestione di mutui

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 giugno 2026

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Il Tribunale dell’Ue, con la sentenza di ieri relativa alla causa T-184/25, ha affrontato il trattamento IVA del servizio di gestione dei mutui ceduti da una banca a una società controllata, nonché di altri servizi a carattere finanziario.
La sentenza attiene all’interpretazione delle norme esentative previste dalla direttiva 2006/112/Ce ai sensi dell’art. 135 § 1 lett. b), c) e d).

Il caso concerne il servizio di gestione dei mutui, ceduti da una banca a una società finanziaria controllata. La prestazione consiste nel garantire il servizio ai mutuatari, nonché il trattamento e il deposito dei mutui trasferiti, come il calcolo delle rate, interessi e commissioni, le varie modifiche del mutuo e, se del caso, i servizi di riscossione. Il servizio di gestione dei mutui rimane in carico alla banca che ha ceduto i crediti alla controllata, ma il servizio ha la stessa natura di quello che la banca cedente avrebbe offerto qualora i crediti fossero rimasti in capo a lei.

In particolare, esaminando le operazioni compiute dalla banca in questione, il Tribunale Ue ritiene che il regime di esenzione, contemplato dalla lett. b) per la gestione dei crediti, non sia applicabile ai servizi di gestione di crediti forniti dal soggetto che ha concesso detti crediti, se sono stati successivamente ceduti e la cedente continua a gestirli a titolo oneroso per conto del cessionario. I giudici unionali ritengono inapplicabile l’esenzione, prevista dalla lett. c) per la presa in carico di impegni finanziari o fideiussioni.

Infine, si ritiene inapplicabile il regime di esenzione, ai sensi della successiva lett. d) dell’art. 135 in parola, riferito, in termini generali, alle “operazioni, compresa la negoziazione, relative (...) ai crediti”. Al pari di quanto disposto per l’applicazione della lett. b), per evitare che la restrizione ivi stabilita sia privata di efficacia, anche per l’applicazione della lett. d) l’esenzione è preclusa per la gestione dei crediti ceduti a un soggetto diverso da colui che ha concesso detti crediti.

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