Nessun arbitrio sulle poste di bilancio
Gli amministratori della società devono assicurare una continuità nella redazione del bilancio, salvo casi eccezionali
Il Tribunale di Ancona, nella sentenza del 3 febbraio scorso, si pronuncia sulla questione della “traslazione” di un determinato importo da una voce ad un’altra del bilancio d’esercizio.
In particolare, nel caso di specie si assisteva al trasferimento a patrimonio netto di una società (sotto la voce “riserva da conferimento”) dell’importo di circa 1.800.000 euro esposto nei precedenti bilanci quale debito verso i soci per finanziamenti.
Rispetto a tale modo di operare degli amministratori, il Tribunale afferma che non è rimesso al loro arbitrio né l’appostazione in bilancio delle dazioni di denaro dei soci in favore della società, né la modifica della singola voce successivamente alla iscrizione originaria. La scelta adottata deve rispecchiare rigorosamente l’effettiva natura e la causa concreta delle dazioni secondo la volontà delle parti; e il relativo accertamento è rimesso all’apprezzamento riservato al giudice del merito.
Le norme che disciplinano la redazione del bilancio esigono una continuità di redazione ai sensi dell’art. 2423-bis comma 1 n. 6 c.c., secondo cui i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
Pertanto, non si possono modificare a proprio piacimento (ad libitum) i criteri di redazione da un esercizio sociale all’altro, posto che deroghe al principio enunciato sono consentite solo “in casi eccezionali”; mentre la nota integrativa deve, in ogni caso, motivare esaurientemente la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (come dispone l’art. 2423-bis comma 2 c.c.).
Per giungere a tali conclusioni, la sentenza in commento fa, prevalentemente, leva sulle argomentazioni formulate in due decisioni della Suprema Corte: la n. 7433/2023 e la n. 29325/2020.
Dalla prima si trae, innanzitutto, l’indicazione secondo la quale, per fornire una rappresentazione contabile di un dato elemento che sia rispettosa delle regole poste dal legislatore, i redattori del bilancio debbano individuare quale sia la soluzione più aderente ai principi di correttezza, verità e chiarezza (rispetto ai quali è da parametrare la discrezionalità tecnica).
Ogni scelta di redazione del bilancio – anche laddove abbia un più intenso contenuto di discrezionalità tecnica – deve comunque rispondere al limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell’informazione contabile.
Proprio in funzione della chiarezza, peraltro, possono assumere importanza, talvolta, anche i chiarimenti richiesti e forniti nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio; ciò non perché quei chiarimenti divengano, a loro volta, parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva delibera di approvazione, ma perché possono essere in concreto idonei a fugare le incertezze.
Ove ciò si verifichi, l’originario difetto di chiarezza del bilancio risulta neutralizzato non solo per il socio richiedente ma anche per gli altri soci e per i terzi, in ragione del fatto che la pubblicazione del bilancio nel Registro delle imprese riguarda anche il verbale assembleare ex art. 2435 comma 1 c.c.
In ogni caso, il rispetto del requisito della chiarezza, riguardante il contenuto informativo del bilancio, non vale a sanare l’eventuale difetto degli ulteriori requisiti di correttezza e veridicità del bilancio stesso, che attengono al risultato economico.
Dalla seconda sentenza della Cassazione, invece, si traggono le precisazioni in ordine alle diverse voci nelle quali collocare una dazione del socio alla società: conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) e versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale.
Decisiva nella qualificazione della dazione è l’interpretazione della volontà delle parti, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Occorre, in particolare, accertare se si sia trattato di un rapporto di finanziamento (riconducibile, quindi, allo schema del mutuo) o di un contratto atipico di conferimento; e, in quest’ultimo caso, se esso sia stato – in modo inequivoco – condizionato o no, nella restituzione, ad un futuro aumento del capitale sociale.
L’indagine sul punto deve considerare ogni elemento: le clausole statutarie che tali versamenti prevedano, il comportamento delle parti, i fini perseguiti, gli interessi coinvolti, le scritture contabili, i bilanci e qualsiasi altra circostanza del caso concreto capace di rivelare la comune intenzione delle parti.
La qualificazione nell’uno o nell’altro senso, quindi, comunque dipende dalla volontà negoziale delle parti; dovendo trarsi la relativa prova – di cui è onerato il socio che dovesse agire in giudizio per ottenere la restituzione di quanto versato – non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto sia stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione dell’erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel bilancio.
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